(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                                    (Articoli 5 e 22) 
 
               REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 
 
A) Requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e
  assenza di conflitto di interessi. 
 
    1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge
ruoli di gestione nell'attivita' di controllo  e  certificazione,  il
personale   addetto   alla   valutazione,   alla    delibera    della
certificazione, delle non conformita' e delle misure adottate in caso
di non conformita' o di sospetta non conformita', non devono: 
      a) aver riportato condanne  definitive  (o  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della  pena
su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la  pena
di reclusione non inferiore nel minimo a due anni  o  nel  massimo  a
cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516,
517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale,  ovvero  condanne  che
importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata  superiore  a
tre anni; 
      b) essere destinatari di  una  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  o  di  un  tentativo   di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
decreto; 
      c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente  accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  o
dei contributi previdenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o
quella  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti  (requisito  richiesto
solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); 
      d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate  alle
norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (requisito
richiesto  solamente  ai   rappresentanti   e   agli   amministratori
dell'organismo); 
      e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione
giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai  rappresentanti  ed
agli amministratori dell'organismo). 
    2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni  non  devono
versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione
di incompatibilita' con l'operatore assoggettato al controllo,  anche
ai sensi dell'articolo 51 del  Codice  di  procedura  civile,  ovvero
trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro. 
    3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale  dipendente
o  esterno,  compresi  i  componenti  degli  organi  collegiali,  con
l'eccezione   dei   componenti   del   Comitato    di    Salvaguardia
dell'imparzialita', non  sono  operatori  o  proprietari  o  soci  di
operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo. 
    4.  Gli  organismi  di  controllo,   i   rappresentanti   e   gli
amministratori non possono svolgere,  nel  settore  della  produzione
biologica, attivita' diversa dall'attivita' di  controllo  o  fornire
beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello  stesso
organismo. 
    5. Gli organismi di controllo devono garantire che  il  personale
addetto al controllo non  fornisca  beni  o  servizi  agli  operatori
controllati. 
    6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge,
il personale  dipendente  ed  esterno  mantiene  riservate  tutte  le
informazioni  ottenute  o  prodotte  durante  lo  svolgimento   delle
attivita' di controllo e certificazione. 
    7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di  controllo
che svolge compiti  di  valutazione  e  di  riesame  non  puo'  avere
rapporti professionali, economici o di consulenza con  gli  operatori
assoggettati al controllo dell'organismo di controllo  medesimo,  ne'
direttamente,  ne'  per  mezzo  di  studi  professionali,  Centri  di
assistenza agricola o associazioni di cui  e'  socio  o  associato  o
collaboratore. 
    8. Gli organismi di controllo, gli  amministratori,  i  soci,  il
personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i  componenti
degli organi collegiali, non svolgono attivita'  di  formazione  agli
operatori biologici o ai loro consulenti.  L'organismo  di  controllo
non impiega ne' si  avvale  di  personale  che  svolge  attivita'  di
formazione o consulenza senza le opportune verifiche. 
    9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione
da quelli di riesame e di decisione. 
    10. Gli organismi di  controllo  adottano  opportune  misure  per
evitare situazioni di familiarita' e/o contiguita' tra  il  personale
con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e  i  consulenti
degli operatori che  possono  compromettere  la  terzieta'  del  loro
operato, prevedono altresi' adeguate regole di rotazione. 
    A tal fine, l'organismo di controllo  applica  una  procedura  di
rotazione del personale addetto al  controllo  che  tiene  conto  dei
seguenti criteri: 
      a) gli operatori non possono essere  controllati  dal  medesimo
ispettore per piu' di tre verifiche di conformita' consecutive; 
      b)  lo  stesso  ispettore  potra'  riprendere  l'attivita'   di
verifica di conformita' a carico del medesimo operatore  dopo  almeno
due anni di sospensione; 
      c) le disposizioni di cui alle lettere a) e  b)  valgono  anche
nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo; 
      d) le disposizioni di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  valgono
anche per le attivita' di campionamento o affiancamento. 
    11. Il personale con compiti di valutazione e  riesame  non  puo'
svolgere  per  l'organismo   di   controllo   attivita'   finalizzata
all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a  titolo
occasionale. 
    12. Le modalita' di remunerazione del personale  con  compiti  di
valutazione  e  riesame  non  devono  essere  tali   da   influenzare
l'imparzialita', l'indipendenza e la correttezza della  verifica,  il
suo esito ed il riesame. 
    13.  Fatta  salva  la  partecipazione  ad   altri   Comitati   di
salvaguardia dell'imparzialita', i componenti degli organi collegiali
non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso  o  di  altri
organismi di controllo. 
    14. Gli organi collegiali che  deliberano  la  certificazione,  i
provvedimenti di non  conformita',  le  misure  o  che  decidono  sui
ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri. 
    15. L'organo collegiale  dei  ricorsi  valuta  l'esistenza  delle
condizioni di procedibilita' ed il merito accogliendo,  totalmente  o
parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti
per  le  parti.  I  componenti  sono  indipendenti  dalla   struttura
gerarchica dell'organismo di controllo. 
    16. Il possesso dei  requisiti  e'  dimostrato  anche  attraverso
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'organismo, tuttavia, e'  tenuto  ad  effettuare  idonei  controlli,
anche a campione, ed in tutti i casi in  cui  sorgono  fondati  dubbi
sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive. 
 
B) Requisito di adeguatezza, esperienza e  competenza  delle  risorse
  umane. 
    1. Il personale che svolge ruoli di responsabilita' nel  processo
di controllo e certificazione, che e' addetto alla valutazione  e  al
riesame e che delibera la certificazione, le  non  conformita'  e  le
misure adottate  in  caso  di  non  conformita'  o  di  sospetta  non
conformita'. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze: 
      a) titolo di studio:  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o
diploma  di  laurea  conseguiti  in  qualsiasi  tipo  di  ordinamento
attinente all'attivita' da svolgere; 
      b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari
almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di
controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui  sistemi  di
qualita' di quaranta ore; 
      c) esperienza nel settore agroalimentare: 
        1)  pari  almeno  a  due  anni,  per  il  responsabile  della
qualita',  il   responsabile   di   schema,   il   responsabile   del
monitoraggio, il responsabile di sede periferica,  per  i  componenti
del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di  non
conformita' e il referente regionale; 
        2) pari almeno a  un  anno  per  il  personale  addetto  alla
valutazione e al riesame; 
      d) addestramento nel ruolo: 
        1)  di  almeno  n.  dodici  ore  per  il  responsabile  della
qualita',  il   responsabile   di   schema,   il   responsabile   del
monitoraggio, il responsabile di sede periferica,  i  componenti  del
comitato che delibera la certificazione  e  i  provvedimenti  di  non
conformita' e per quello impiegato nell'attivita' di riesame  nonche'
per il referente regionale; o 
        2) di almeno n. cinque ispezioni  fisiche  per  il  personale
addetto alla valutazione per ogni tipologia di attivita' in cui sara'
impiegato. 
    1.2. I  componenti  dell'organo  collegiale  dei  ricorsi  devono
essere  professionisti   (ad   esempio,   avvocati,   commercialisti,
agronomi, veterinari,  tecnologi  alimentari)  con  un'esperienza  di
almeno due anni nel settore agroalimentare. 
    2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo  di  controllo
individua almeno un addetto alla valutazione, il  responsabile  della
valutazione e del monitoraggio  del  personale,  i  componenti  degli
organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al  punto  1  e
presenta unitamente all'istanza: 
      a) un piano di dotazione delle risorse  umane,  nel  quale  sia
indicato  il  fabbisogno  di  personale  (tecnico  e  amministrativo,
dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale),  in  proporzione  ai
diversi volumi di attivita'; 
      b) la procedura di monitoraggio del  fabbisogno  delle  risorse
umane; 
      c) la procedura di qualificazione, formazione,  monitoraggio  e
valutazione di tutto il personale. 
 
C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali. 
    L'organismo deve dotarsi: 
      1) di una sede con stabile organizzazione in  Italia  ai  sensi
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
      2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei  dati
derivanti  dalle  attivita'  di  controllo  e  certificazione  e  che
garantisca sicurezza e riservatezza; 
      3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge  attivita'
di controllo e certificazione  su  un  numero  superiore  a  trecento
operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2; 
      4) di un  referente  regionale  nelle  regioni  in  cui  svolge
attivita' di controllo e certificazione su un numero minore o  uguale
a trecento operatori.