Allegato I (Articoli 5 e 22) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO A) Requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e assenza di conflitto di interessi. 1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell'attivita' di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformita' e delle misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita', non devono: a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell'organismo); e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo). 2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilita' con l'operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro. 3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l'eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialita', non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo. 4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attivita' diversa dall'attivita' di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo. 5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati. 6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione. 7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non puo' avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo di controllo medesimo, ne' direttamente, ne' per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui e' socio o associato o collaboratore. 8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attivita' di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L'organismo di controllo non impiega ne' si avvale di personale che svolge attivita' di formazione o consulenza senza le opportune verifiche. 9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione. 10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarita' e/o contiguita' tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzieta' del loro operato, prevedono altresi' adeguate regole di rotazione. A tal fine, l'organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri: a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre verifiche di conformita' consecutive; b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' di verifica di conformita' a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione; c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo; d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attivita' di campionamento o affiancamento. 11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non puo' svolgere per l'organismo di controllo attivita' finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale. 12. Le modalita' di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l'imparzialita', l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame. 13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell'imparzialita', i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo. 14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformita', le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri. 15. L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilita' ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo. 16. Il possesso dei requisiti e' dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive. B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane. 1. Il personale che svolge ruoli di responsabilita' nel processo di controllo e certificazione, che e' addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformita' e le misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita'. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze: a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attivita' da svolgere; b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualita' di quaranta ore; c) esperienza nel settore agroalimentare: 1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e il referente regionale; 2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame; d) addestramento nel ruolo: 1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e per quello impiegato nell'attivita' di riesame nonche' per il referente regionale; o 2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attivita' in cui sara' impiegato. 1.2. I componenti dell'organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare. 2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all'istanza: a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attivita'; b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane; c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale. C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali. L'organismo deve dotarsi: 1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attivita' di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza; 3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2; 4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.