Allegato II (Articolo 5) CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II), DEL REGOLAMENTO 1. La procedura di controllo standard deve: a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l'organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo; b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento; c) indicare i criteri per verificare la validita' e la completezza delle modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attivita' e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori; d) descrivere le modalita' di comunicazione tra gli operatori e l'organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrita' della filiera e la prevenzione di non conformita' o frodi sul prodotto destinato al consumo; e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto; f) indicare la durata minima della verifica di conformita' per tipologia di attivita' svolta dall'operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformita' eseguibili giornalmente; g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.