(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                                                         (Articolo 5) 
 
CONTENUTI  MINIMI  DELLA  PROCEDURA  DI  CONTROLLO  STANDARD  DI  CUI
  ALL'ARTICOLO  40,  PARAGRAFO  1, LETTERA   A),   PUNTO   II),   DEL
  REGOLAMENTO 
 
    1. La procedura di controllo standard deve: 
      a) comprendere una  descrizione  dettagliata  delle  misure  di
controllo  che  l'organismo  di  controllo  intende  applicare   agli
operatori soggetti al proprio controllo; 
      b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento; 
      c)  indicare  i  criteri  per  verificare  la  validita'  e  la
completezza delle modalita' di  autocontrollo  messe  in  atto  dagli
operatori per singola attivita' e del sistema  di  controlli  interni
istituito da un gruppo di operatori; 
      d) descrivere le modalita' di comunicazione tra gli operatori e
l'organismo  di  controllo  e  fra  questo  e  gli   altri   operanti
nell'ambito della medesima filiera di prodotto  certificato  volti  a
garantire  l'integrita'  della  filiera  e  la  prevenzione  di   non
conformita' o frodi sul prodotto destinato al consumo; 
      e) individua il  periodo  critico  per  eseguire  le  ispezioni
fisiche in loco, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e
alla coltura in atto; 
      f) indicare la durata minima della verifica di conformita'  per
tipologia  di  attivita'  svolta  dall'operatore,  la  tipologia   di
controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformita'
eseguibili giornalmente; 
      g) indicare i principi attivi da  ricercare  per  tipologia  di
matrice e prodotto da analizzare.