(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                                        (Articolo 17) 
 
Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB) 
 
1. Funzionamento del SIB 
    1.1. Il SIB  utilizza  l'infrastruttura  del  SIAN,  al  fine  di
gestire  i  procedimenti  amministrativi  previsti  dalla   normativa
dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia  di  produzione
biologica a carico degli operatori. 
    1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali. 
    1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di
seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la
gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla
produzione  biologica,  garantiscono  i   sistemi   di   cooperazione
applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo
scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali,
sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi  di  cooperazione
applicativa della Pubblica Amministrazione  (SPCoop-Sistema  Pubblico
di Connettivita' e Cooperazione). 
 
2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB 
    2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono: 
      a) il Dipartimento delle politiche competitive, della  qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI)  e  il  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero; 
      b) le Regioni; 
      c) AGEA Area Coordinamento; 
      d) gli organismi pagatori regionali; 
      e) gli organismi di controllo; 
      f) gli operatori; 
      g) i soggetti delegati da AGEA  ovvero  da  organismi  pagatori
regionali alla tenuta del fascicolo  aziendale,  quali  i  Centri  di
Assistenza Agricola - CAA; 
      h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero:  persone
fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero  ad
operare nel SIB; 
      i)  i  soggetti  delegati  dall'operatore:  persone  fisiche  o
giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB  per  nome  e
conto degli operatori; 
      l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010. 
    2.2.  L'operatore,  ovvero  il  soggetto  da  esso  delegato,  si
registra  al  sistema  informativo   della   Regione   competente   o
direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia
operativo uno specifico sistema informativo. 
    2.3.  I  soggetti,  per   l'espletamento   delle   attivita'   di
competenza, vengono  abilitati  mediante  apposita  registrazione  ai
sistemi informativi  regionali  o  al  SIB  attraverso  le  modalita'
previste  dall'articolo  24  del  decreto-legge  n.  76   del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 
    2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato  di  operare
nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono  a
garantire la tracciabilita' di tutte le operazioni eseguite. 
 
3. Gestione della notifica di attivita' di produzione biologica 
    3.1. L'operatore, ovvero il soggetto da esso  delegato,  conserva
l'originale della notifica debitamente sottoscritta  nelle  modalita'
di  legge  dall'operatore  o  dal  soggetto  delegato  garantendo  la
reperibilita' di tali documenti alle autorita' competenti. 
    La notifica si compone delle seguenti sezioni: 
 
Sezione anagrafica 
    Tipologia del richiedente: a) singolo  operatore;  b)  gruppo  di
operatori; tipo di  notifica:  a)  prima  notifica;  b)  notifica  di
variazione; denominazione  da  anagrafica  tributaria;  CUAA/P.IVA/CF
dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali  e'
specificato:  a)   denominazione   da   anagrafica   tributaria;   b)
CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto:  nome
organismo  di  controllo  e  codice;  categoria  di   attivita':   a)
produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato,
d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione  sociale;
forma giuridica; sede legale; rappresentante  legale;  rappresentante
delegato per unita' operativa. 
 
Sezione produzioni vegetali 
    Riferimento unita' operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali
o  georeferenziazione;  titolo  possesso;  superficie   catastale   o
georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o
non  biologico);  Stato  della  conversione  della   superficie   (in
corso/terminata)  appezzamento  o   isola;   macrouso   (orientamento
produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB. 
    Sezione  strutture:  riferimenti  catastali;   titolo   possesso;
indirizzo  (per  catasto  urbano);  riferimento   unita'   operativa;
utilizzo principale; categoria attivita'; superficie in mq; metodo di
produzione (biologico, in conversione o non biologico). 
 
Sezione produzioni animali 
    Riferimento unita' operativa; codice stalla ASL;  specie  animale
allevata;    tipo    di    produzione;    metodo    di     produzione
(biologico/conversione  o  non  biologico);  consistenza   capi   UBA
corrispondenti (con indicazione se gli  animali  non  sono  destinati
alla produzione biologica ma ad attivita'  hobbystica  o  al  consumo
personale). 
    Sezione  strutture:  riferimenti  catastali;   titolo   possesso;
indirizzo  (per  catasto  urbano);  riferimento   unita'   operativa;
utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. 
 
Sezione produzioni acquacoltura/alghe 
    Riferimento  unita'  operativa;  codice  ASL;  macrouso;  specie;
metodo  produttivo  (biologico/in  conversione  o   non   biologico);
ubicazione impianto (terra - mare -  acque  interne);  tipo  impianto
(gabbie, vasche, bacino, aree, altro);  dimensione  impianto;  titolo
possesso; stima  capacita'  produttiva;  informazioni  relative  alle
superfici  in  concessione  a  mare/acque  interne  con   riferimento
all'unita'  operativa  tramite  latitudine/longitudine   e   relative
superficie. 
    Sezione  strutture:  riferimenti  catastali;   titolo   possesso;
indirizzo  (per  catasto  urbano);  riferimento   unita'   operativa;
utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. 
 
Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio 
    Riferimento unita' operativa; Filiera produttiva con  indicazione
dell'attivita' prevalente (con disponibilita' anche di elenco  codici
TARIC), con specifico dettaglio al vino,  ai  mangimi  e  agli  altri
prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento;  tipologia  attivita';
origine  materia  prima  (aziendale  -  extra  aziendale);   prodotto
lavorato (biologico - promiscuo); separazione (spazio - tempo); opera
in qualita' di appaltatore  rimanendo  responsabile  delle  attivita'
svolte (si - no) (inserire categoria attivita');  affida  le  proprie
attivita' ad  appaltatori  terzi  rimanendo  (in  tal  caso  inserire
categoria attivita' e appaltatori terzi) o  meno  responsabile  delle
attivita' stesse (inserire solo categoria attivita'). 
    Sezione  strutture:  riferimenti  catastali;   titolo   possesso;
indirizzo  (per  catasto  urbano);  riferimento   unita'   operativa;
utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. 
    Per le attivita' di trasporto merci e per le strutture mobili  di
lavorazione   (vinificazione,    macellazione,    ecc.)    si    deve
contraddistinguere l'unita' operativa con  la  targa  automobilistica
dell'automezzo o del macchinario specifico. 
    Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento  e'
necessario far riferimento alla sezione territorio. 
 
Sezione importazione 
    Riferimento unita' operativa; tipo prodotto importato  (categoria
TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico - promiscuo);
tipo strutture utilizzate (proprie - di terzi -  entrambe)  indicando
se: opera in qualita' di  appaltatore  rimanendo  responsabile  delle
attivita'  svolte  (si  -  no);  affida  le  proprie   attivita'   ad
appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o
meno responsabile delle attivita' stesse; filiera  produttiva;  campo
per libera compilazione. 
    3.2. Stati della notifica. 
    Gli  «stati  della  notifica»   corrispondono   alla   condizione
contrassegnante lo stato del procedimento  amministrativo  e  sono  i
seguenti: 
      a)  Rilasciata:  stato  acquisito  dalla   notifica   compilata
dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata
dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo,
al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica  il
SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione,
con  conseguente  avvio  della  fase  istruttoria  del   procedimento
amministrativo e dell'attivita' di controllo da parte  dell'organismo
di controllo indicato dall'operatore al momento della  notifica.  Nel
caso in cui la  notifica  sia  stata  presentata  presso  un  sistema
informativo  regionale  il  SIB   riceve   il   numero   univoco   di
identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale. 
      b)  Archiviata:  stato  acquisito  dalla  notifica   rilasciata
dall'operatore  che  non  ha  ancora  acquisito  un  ulteriore  stato
(attribuito dall'organismo di controllo o dalla regione,  per  quanto
di competenza) e che e' superata da una successiva notifica in  stato
di rilasciata; 
      c) Non valida: stato attribuito  alla  notifica  da  parte  del
Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne  sospende
l'iter amministrativo; 
      d) Non valida organismo di  controllo:  stato  attribuito  alla
notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende  l'iter
amministrativo; 
      e)  Idonea:  stato   acquisito   dalla   notifica   a   seguito
dell'inserimento  del  certificato   da   parte   dell'organismo   di
controllo; 
      f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito  della
chiusura del procedimento amministrativo da  parte  del  Ministero  o
della Regione, per quanto di competenza, che  comporta  l'inserimento
dell'operatore nell'elenco. La notifica puo' acquisire  lo  stato  di
«pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato  di  «idonea»
nel rispetto dell'istituto del silenzio  assenso  disciplinato  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      g)  Pubblicata  archiviata:  stato  acquisito  dalla   notifica
pubblicata e che e' superata da una successiva notifica pubblicata; 
      h) Pubblicata receduta: stato  attribuito  all'ultima  notifica
pubblicata a seguito di una comunicazione di  recesso  volontario  da
parte dell'operatore o in caso di decesso  dell'operatore  o  termine
attivita' della persona giuridica; 
      i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica  pubblicata  a
seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo
di controllo nei confronti dell'operatore; 
      l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica  pubblicata
da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che
esclude l'operatore  dall'elenco.  Tale  stato  e'  sempre  acquisito
decorsi  trenta  giorni  dagli  stati  di  «pubblicata  receduta»  ed
«esclusa»; 
      m) Rettificata: stato attribuito alla  notifica  rilasciata  al
momento  dell'inserimento  da  parte  dell'operatore  di  una   nuova
notifica  mirata  a  correggere  alcuni  dati  presenti   in   quella
precedente; 
      n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata»  per
rinuncia alla conclusione del procedimento  amministrativo  da  parte
dell'operatore; 
      o) Annullata: stato attribuito alle  notifiche  non  presentate
sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai  sistemi  informativi
autonomi regionali da parte delle Regioni  competenti  a  seguito  di
errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o
meno la notifica con i dati corretti. 
      p) Errore di sincronizzazione: stato  della  notifica  generato
dal SIB con alert verso i soggetti interessati  quando  una  notifica
non e' sincronizzata  con  il  fascicolo  aziendale  aggiornato.  Gli
operatori,  gli  organismi  di  controllo,  le  Regioni  valutano  la
necessita' di una eventuale  notifica  di  variazione  e  l'eventuale
nuova emissione del certificato. 
    Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere  annullati  dai
soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente. 
    Gli stati sopraelencati da l)  a  n)  sono  irreversibili  e  non
possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli
stati stessi. 
    Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto
di propria  competenza,  assegnano  alla  notifica  gli  stati  sopra
elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, e' riscontrata la  mancanza
dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi  di
controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato
«non valida» e comunicano reciprocamente l'esito  degli  accertamenti
anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalita' del SIB. 
    Nel caso di cui alla lettera i) l'organismo di controllo  che,  a
seguito delle proprie attivita' di controllo, adotta  la  misura  del
ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso  la  funzione
pertinente del SIB o i servizi di cooperazione  applicativa  standard
SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione
e'  comunicata  all'operatore  e  agli  altri  soggetti   interessati
attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il
Ministero, su comunicazione degli organismi  di  controllo  ovvero  a
seguito delle attivita' di propria competenza, escludono  l'operatore
dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si  avvalgono  dei  servizi
resi  disponibili   dal   SIB.   Dell'avvio   del   procedimento   di
cancellazione  e'  data  comunicazione  all'interessato  nei  modi  e
termini di  legge.  I  soggetti  interessati  possono  consultare  le
relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB. 
    Lo  stato  della  conversione  (inizio/fine)   della   particella
catastale o della parcella  rappresentata  in  modalita'  grafica  e'
indicato dagli organismi di controllo al momento della  presentazione
della  notifica  da  parte  dell'operatore   o   dell'emissione   del
certificato. 
 
Sezione B - Notifica di variazione 
 
    1. Nei casi di seguito elencati e  che  comportano  una  modifica
delle   informazioni   contenute   nella   notifica   precedentemente
presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni  dall'avverarsi
delle modifiche stesse, una notifica  di  variazione  con  le  stesse
modalita' previste per la prima notifica. 
    2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di  modifiche
che comportano un aggiornamento  del  fascicolo  aziendale  il  tempo
intercorrente tra l'avverarsi  delle  modifiche  e  la  presentazione
della notifica puo' essere aumentato a novanta giorni. 
    3. In  caso  di  notifica  di  variazione  per  trasferimento  di
superfici  agricole  condotte  con  metodo  biologico,  qualora   sia
necessario garantire  la  continuita'  dell'applicazione  del  metodo
biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del
presente allegato. 
    4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo  di
controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione  C,  lettera
B, del presente allegato. 
    5.   L'operatore   presenta   notifica   di   variazione   quando
intervengono  le  seguenti  modifiche  rispetto   alle   informazioni
contenute nella notifica precedentemente presentata: 
      a) Aumento o diminuzione delle attivita' ovvero categorie  (con
indicazione delle relative attivita' variate A, B, C, D,  E,  F,  del
regolamento  delegato  (UE)  2021/1006)  ovvero  delle  categorie  di
prodotti ottenute (filiere produttive); 
      b) Aumento o diminuzione di superficie catastale  condotta  per
variazione    della    consistenza    territoriale     dell'operatore
(acquisizione/cessione della conduzione di  una  superficie  agricola
per  acquisto/vendita,  affitto,  ecc.),   avvio   del   periodo   di
conversione di  una  superficie  precedentemente  non  biologica.  La
disuguaglianza della consistenza territoriale  riportata  nell'ultima
notifica  in  stato  di  «pubblicata»  rilevata  in  occasione  della
validazione  annuale  del  fascicolo  aziendale   genera   un   alert
informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo
e   delle   Regioni   territorialmente   competenti.   La    Regione,
territorialmente competente, valuta la necessita' di una notifica  di
variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie; 
      c) Cambio del macrouso delle superfici agricole; 
      d)  Aumento  o  diminuzione  del   numero   degli   allevamenti
identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o  di
riconoscimento   unico   e/o   variazione   metodo   di    produzione
dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate,  fatte
salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
134; 
      e) Aumento o diminuzione delle unita'  operative  (preparatori,
distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica; 
      f)  Aumento  o  diminuzione   delle   categorie   di   prodotto
nell'ambito dell'attivita' (filiera produttiva); 
      g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati; 
      h) Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento. 
    6. I cambi di denominazione aziendale,  della  sede  legale,  del
rappresentante  legale,  della  ragione  sociale  se  intervenuti  ad
invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano  una
notifica di variazione in quanto il SIB  aggiorna  automaticamente  i
dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe
tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati. 
    7.  La  modifica  del  soggetto  dichiarante  (persona  fisica  o
giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del
CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una  «prima  notifica»  non
potendo avvalersi di una notifica di variazione. 
 
Sezione C - Casi speciali di notifica 
 
A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico 
    1. Al fine di mantenere la continuita' della certificazione delle
superfici agricole condotte  con  il  metodo  biologico,  oggetto  di
cessione da parte  di  un  operatore  (cedente)  ad  altro  operatore
(cessionario), affinche' si perfezioni la  costituzione/aggiornamento
del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico  alla  presentazione
della notifica, la data di  rilascio  della  notifica  dell'operatore
cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento  della
avvenuta variazione di conduzione. 
    2. L'operatore cedente notifica  il  «recesso»  qualora  l'intera
azienda receda dal sistema di controllo, o presenta  la  notifica  di
variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda. 
    3.  In  considerazione  della  tempistica   necessaria   per   la
costituzione/aggiornamento del  fascicolo  aziendale  ai  fini  della
notifica  dell'operatore  cessionario,  la  Regione,  sulla  base  di
specifica attestazione rilasciata  dall'organismo  di  controllo  del
medesimo  operatore  cessionario,  considera  la  continuita'   nella
conduzione con metodo biologico per i fini istruttori  nelle  proprie
attivita' di competenza, nel rispetto del termine di  novanta  giorni
di cui al punto 1. 
    4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente  rilascia  una
attestazione  di  subentro,   nell'area   del   SIB   relativa   alle
comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle
aziende agricole (di seguito CUAA)  e  per  ogni  superfice  agricola
oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica». 
    5. L'organismo di controllo  dell'operatore  cessionario  per  il
rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui
al punto 4. 
 
B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo 
    1. L'operatore che intende cambiare  organismo  di  controllo  ha
l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile  dal
SIB sia all'organismo di controllo subentrante che  all'organismo  di
controllo congedante. 
    2. L'organismo di controllo subentrante, al  fine  dell'emissione
del certificato, richiede all'organismo di controllo  congedante  una
dichiarazione  liberatoria,  contenente  le   informazioni   di   cui
all'articolo 9, paragrafo  4,  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/279 e il fascicolo relativo al  controllo  contenente  anche  la
seguente documentazione inerente all'operatore: 
      a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio; 
      b) «la data dell'ultima  verifica  ispettiva  e  il  nominativo
dell'ispettore; 
      c) indicazione di eventuali non conformita' rilevate  e  misure
applicate nell'ultimo triennio; 
      d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo; 
      e) classe di rischio attribuita; 
      f) qualsiasi altra informazione  ritenuta  utile  ai  fini  del
mantenimento della continuita' e  dell'integrita'  dell'attivita'  di
controllo e certificazione. 
    3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono
reciprocamente la massima collaborazione al  fine  dello  scambio  di
ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del
mantenimento  della  continuita'  dell'attivita'   di   controllo   e
certificazione.  Ogni  eventuale  e  motivato  diniego  deve   essere
comunicato e notificato alle autorita' competenti per la  notifica  e
per la vigilanza sugli organismi di  controllo  che  ne  valutano  la
fondatezza. 
    4. In assenza della consegna della  documentazione,  prevista  al
punto  2,  l'organismo  di  controllo  non  emette   il   certificato
riguardante l'operatore. 
    5. La documentazione di cui al punto  2,  deve  essere  trasmessa
dall'organismo di controllo congedante entro  quindici  giorni  dalla
richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale
termine l'organismo di controllo  subentrante  attribuisce  lo  stato
irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di
variazione.  Tale  stato   comporta   la   presentazione   da   parte
dell'operatore di una nuova notifica  di  variazione.  In  ogni  caso
l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro
novanta giorni dalla data di rilascio della  notifica  di  variazione
che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui
a carico dell'operatore siano presenti non conformita' gravi tali  da
impedire l'emissione di un nuovo certificato. 
    6. Al fine di garantire la continuita' del sistema di controllo e
delle attivita' dell'operatore, il certificato emesso  dall'organismo
di controllo congedante e' valido fino al  rilascio  del  certificato
emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto  salvo
il caso in cui il cambio dell'organismo di  controllo  sia  richiesto
durante un periodo di sospensione del certificato. 
    7. L'organismo di controllo  subentrante  verifica  le  attivita'
svolte dall'operatore successivamente al rilascio della  notifica  di
variazione, contestualmente all'analisi della documentazione  di  cui
al punto 2. 
    8.  L'organismo  di  controllo  subentrante  effettua  tutte   le
opportune verifiche al fine di accertare la validita' del certificato
emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa  le
autorita' competenti degli esiti di tali verifiche.