Allegato IV (Articolo 17) Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB) 1. Funzionamento del SIB 1.1. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori. 1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali. 1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettivita' e Cooperazione). 2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB 2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono: a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI) e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero; b) le Regioni; c) AGEA Area Coordinamento; d) gli organismi pagatori regionali; e) gli organismi di controllo; f) gli operatori; g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola - CAA; h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB; i) i soggetti delegati dall'operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori; l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010. 2.2. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo. 2.3. I soggetti, per l'espletamento delle attivita' di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilita' di tutte le operazioni eseguite. 3. Gestione della notifica di attivita' di produzione biologica 3.1. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalita' di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilita' di tali documenti alle autorita' competenti. La notifica si compone delle seguenti sezioni: Sezione anagrafica Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali e' specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attivita': a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unita' operativa. Sezione produzioni vegetali Riferimento unita' operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB. Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico). Sezione produzioni animali Riferimento unita' operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attivita' hobbystica o al consumo personale). Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Sezione produzioni acquacoltura/alghe Riferimento unita' operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra - mare - acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacita' produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all'unita' operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie. Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio Riferimento unita' operativa; Filiera produttiva con indicazione dell'attivita' prevalente (con disponibilita' anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento; tipologia attivita'; origine materia prima (aziendale - extra aziendale); prodotto lavorato (biologico - promiscuo); separazione (spazio - tempo); opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no) (inserire categoria attivita'); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attivita' e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse (inserire solo categoria attivita'). Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Per le attivita' di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l'unita' operativa con la targa automobilistica dell'automezzo o del macchinario specifico. Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento e' necessario far riferimento alla sezione territorio. Sezione importazione Riferimento unita' operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico - promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie - di terzi - entrambe) indicando se: opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione. 3.2. Stati della notifica. Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti: a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attivita' di controllo da parte dell'organismo di controllo indicato dall'operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale. b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall'operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall'organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che e' superata da una successiva notifica in stato di rilasciata; c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l'iter amministrativo; d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende l'iter amministrativo; e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell'inserimento del certificato da parte dell'organismo di controllo; f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l'inserimento dell'operatore nell'elenco. La notifica puo' acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell'istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che e' superata da una successiva notifica pubblicata; h) Pubblicata receduta: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell'operatore o in caso di decesso dell'operatore o termine attivita' della persona giuridica; i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore; l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l'operatore dall'elenco. Tale stato e' sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»; m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell'inserimento da parte dell'operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente; n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'operatore; o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti. p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con alert verso i soggetti interessati quando una notifica non e' sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessita' di una eventuale notifica di variazione e l'eventuale nuova emissione del certificato. Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente. Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli stati stessi. Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, e' riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l'esito degli accertamenti anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalita' del SIB. Nel caso di cui alla lettera i) l'organismo di controllo che, a seguito delle proprie attivita' di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione e' comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attivita' di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell'avvio del procedimento di cancellazione e' data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB. Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalita' grafica e' indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell'operatore o dell'emissione del certificato. Sezione B - Notifica di variazione 1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalita' previste per la prima notifica. 2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica puo' essere aumentato a novanta giorni. 3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato. 4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato. 5. L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata: a) Aumento o diminuzione delle attivita' ovvero categorie (con indicazione delle relative attivita' variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive); b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell'ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un alert informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessita' di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie; c) Cambio del macrouso delle superfici agricole; d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134; e) Aumento o diminuzione delle unita' operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica; f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attivita' (filiera produttiva); g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati; h) Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento. 6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati. 7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione. Sezione C - Casi speciali di notifica A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico 1. Al fine di mantenere la continuita' della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinche' si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione. 2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda. 3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuita' nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attivita' di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1. 4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica». 5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4. B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo 1. L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante. 2. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore: a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio; b) «la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore; c) indicazione di eventuali non conformita' rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio; d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo; e) classe di rischio attribuita; f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' e dell'integrita' dell'attivita' di controllo e certificazione. 3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' dell'attivita' di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorita' competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza. 4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l'organismo di controllo non emette il certificato riguardante l'operatore. 5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall'organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l'organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformita' gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato. 6. Al fine di garantire la continuita' del sistema di controllo e delle attivita' dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante e' valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato. 7. L'organismo di controllo subentrante verifica le attivita' svolte dall'operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all'analisi della documentazione di cui al punto 2. 8. L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validita' del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorita' competenti degli esiti di tali verifiche.