(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
                                                   (Articoli 18 e 20) 
 
Gestione del certificato 
    1. L'organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilita'
che  consente  di  associare  il  certificato  con  la  notifica   di
riferimento. 
    2. Gli organismi di controllo rilasciano  un  nuovo  certificato,
ovvero  aggiornano  il  precedente,  in  caso   di   modifica   delle
informazioni in esso contenute, anche se queste  non  comportano  una
notifica di variazione. 
    3. L'organismo di controllo carica il certificato  su  SIB  nella
stessa data di rilasciato del certificato su TRACES. 
 
Contenuti minimi del certificato 
    Gli elementi da riportare nel  certificato  sono  indicati  nelle
sezioni corrispondenti della notifica e in particolare: 
      1)  al  riquadro  5  della  parte  I  «Elementi   obbligatori»,
«Attivita' dell'operatore o del gruppo di operatori»,  sono  inserite
le indicazioni riportate nella notifica per le relative attivita'; 
      2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali»,
«Repertorio dei prodotti», deve  essere  obbligatoriamente  compilato
nel caso in cui un operatore  intenda  certificare  prodotti  per  la
vendita/cessione e sono inseriti i dati  relativi  ai  prodotti  come
codificati, per le diverse categorie, negli allegati al  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  9  agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  227
del 28 settembre 2012; 
      3)  al  riquadro  3,  della  parte   II   «Elementi   specifici
opzionali»,  «Informazioni  sui   terreni»   sono   obbligatoriamente
inserite le destinazioni delle superfici in base  ai  macrousi  cosi'
come indicate nella notifica per le medesime superfici; 
      4)  al  riquadro  4,  della  parte   II   «Elementi   specifici
opzionali», «Elenco dei locali o delle unita'  operative  in  cui  si
svolge l'attivita' dell'operatore o del  gruppo  di  operatori»  sono
obbligatoriamente  inserite  le  medesime   indicazioni   (particella
catastale/georeferenziata,  ubicazioni  impianti,  indirizzi,   ecc.)
riportate nella notifica, e cosi' come  previste  dall'allegato  IV -
Sezione A al presente decreto, per  l'individuazione  degli  elementi
territoriali e delle unita' operative.