Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In caso di violazione degli obblighi  di  conservazione  di  cui
all'articolo 40-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  2. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 471 del 1997. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del  citato
          decreto legislativo n. 471 del 1997: 
                «Art. 9. (Violazioni  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
          prescrizioni  le  scritture  contabili,  i  documenti  e  i
          registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
          e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  i  libri,  i
          documenti e i registri, la tenuta e  la  conservazione  dei
          quali  e'  imposta  da  altre  disposizioni   della   legge
          tributaria, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 8.000. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
          nel corso degli accessi eseguiti ai fini  dell'accertamento
          in materia di imposte  dirette  e  di  imposta  sul  valore
          aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere  o
          comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
          i registri e  le  scritture  indicati  nel  medesimo  comma
          ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 
                3. La sanzione puo' essere ridotta  fino  alla  meta'
          del minimo qualora le irregolarita' rilevate  nei  libri  e
          nei  registri  o  i  documenti  mancanti  siano  di  scarsa
          rilevanza,  sempreche'  non  ne   sia   derivato   ostacolo
          all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata  in
          misura doppia se vengono  accertate  evasioni  dei  tributi
          diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
          superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 
                4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi  in
          materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
          risultano non rispettati  in  dipendenza  del  superamento,
          fino al  cinquanta  per  cento,  dei  limiti  previsti  per
          l'applicazione del regime semplificato per  i  contribuenti
          minori di cui agli articoli 32 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e  7  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 ottobre  1999,  n.  542,
          del regime speciale per l'agricoltura di  cui  all'articolo
          34 dello stesso decreto n. 633  del  1972,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 
                5. Se la dichiarazione delle societa'  e  degli  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi  speciali  non  e'  sottoscritta  dai  soggetti   che
          sottoscrivono  la   relazione   di   revisione   ai   sensi
          dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          22  luglio  1998,  n.   322,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  fino  al  trenta  per  cento  del  compenso
          contrattuale  relativo  all'attivita'  di  redazione  della
          relazione  di  revisione   e,   comunque,   non   superiore
          all'imposta   effettivamente   accertata   a   carico   del
          contribuente, con un minimo di euro 250.». 
                «Art. 10. (Violazione degli obblighi degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle  notizie  e  dei   documenti   richiesti   ai   sensi
          dell'articolo 32, primo comma, numero 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          nell'esercizio dei poteri inerenti  all'accertamento  delle
          imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
          documenti  trasmessi  non  rispondono  al   vero   o   sono
          incompleti, si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          2.000 a euro 21.000. Si considera  omessa  la  trasmissione
          non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
          alla meta' se la trasmissione avviene nei  quindici  giorni
          successivi. 
                1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1  si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi inerenti  alle  richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
                3. Si  presume  che  autori  della  violazione  siano
          coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
                4. All'irrogazione delle sanzioni provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.».