Art. 2 Definizione della professione di mediatore familiare 1. Il mediatore familiare e' la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente. 2. La professione di mediatore di cui al comma 1 e' esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Note all'art. 2: Per il titolo della legge 14 gennaio 2013, n. 4 si veda nelle note alle premesse.