Art. 2 
 
                    Definizione della professione 
                       di mediatore familiare 
 
  1. Il mediatore  familiare  e'  la  figura  professionale  terza  e
imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi  di
cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un  rapporto  di
coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera
al fine di facilitare i soggetti coinvolti  nell'elaborazione  di  un
percorso di riorganizzazione di  una  relazione,  anche  mediante  il
raggiungimento  di  un  accordo   direttamente   e   responsabilmente
negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti  familiari
e della relazione genitoriale, ove presente. 
  2. La professione di mediatore di cui al comma 1 e'  esercitata  in
forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4  da
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e
5. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il titolo della legge 14 gennaio 2013, n. 4 si veda
          nelle note alle premesse.