Art. 4 
 
             Requisiti per l'esercizio della professione 
                       di mediatore familiare 
 
  1. La professione di cui all'articolo 2  e'  esercitata  da  coloro
che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 e di  cui  all'articolo
5, sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: 
    a)  attestazione  rilasciata  dalle  associazioni   professionali
iscritte alla II  Sezione  dell'elenco  tenuto  dal  Ministero  delle
Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli  articoli  7  e  8  della
legge, n. 4 del 2013; 
    b) certificazione di conformita' del singolo professionista  alla
normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge  n.
4 del 2013, rilasciata da  organismi  di  certificazione  accreditati
dall'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008; 
    c) diploma di  laurea  almeno  triennale  nell'area  disciplinare
umanistico-sociale di cui all'allegato 1  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro
titolo equivalente o equipollente per legge. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando  i  requisiti
di cui all'articolo 3, l'attivita' di mediatore familiare e'  inoltre
consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare,
conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e
il superamento dell'esame finale, e  documentano  lo  svolgimento  di
attivita' di mediazione familiare  nel  biennio  precedente.  Restano
fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico
di cui all'articolo 5, comma 6 da assolvere  con  cadenza  annuale  a
decorrere dal 31 dicembre 2023. 
  3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  12-bis
delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  civile,
restano  fermi   gli   ulteriori   specifici   requisiti   prescritti
dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riportano gli articoli 1, 7, 8 e 9 della legge, n.
          4  del  2013,  recante:   «Disposizioni   in   materia   di
          professioni non  organizzate»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22: 
                «Art. 1 (Oggetto e definizioni).  -  1.  La  presente
          legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione  e  nel  rispetto  dei  principi   dell'Unione
          europea  in  materia  di  concorrenza  e  di  liberta'   di
          circolazione, disciplina le professioni non organizzate  in
          ordini o collegi. 
                2. Ai fini della presente legge, per «professione non
          organizzata in ordini o  collegi»,  di  seguito  denominata
          «professione»,  si  intende  l'attivita'  economica,  anche
          organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
          favore di terzi, esercitata abitualmente e  prevalentemente
          mediante lavoro intellettuale, o comunque con  il  concorso
          di questo, con esclusione  delle  attivita'  riservate  per
          legge a soggetti  iscritti  in  albi  o  elenchi  ai  sensi
          dell'art.  2229  del  codice  civile,   delle   professioni
          sanitarie e relative  attivita'  tipiche  o  riservate  per
          legge  e  delle  attivita'  e  dei  mestieri   artigianali,
          commerciali  e  di  pubblico  esercizio   disciplinati   da
          specifiche normative. 
                3. Chiunque svolga una delle professioni  di  cui  al
          comma 2 contraddistingue  la  propria  attivita',  in  ogni
          documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
          riferimento,  quanto  alla  disciplina  applicabile,   agli
          estremi della presente legge. L'inadempimento  rientra  tra
          le pratiche  commerciali  scorrette  tra  professionisti  e
          consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206,  ed  e'  sanzionato  ai  sensi  del  medesimo
          codice. 
                4. L'esercizio della professione e' libero e  fondato
          sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di
          giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
          di  buona  fede,  dell'affidamento  del  pubblico  e  della
          clientela,  della  correttezza,  dell'ampliamento  e  della
          specializzazione   dell'offerta    dei    servizi,    della
          responsabilita' del professionista. 
                5. La professione e' esercitata in forma individuale,
          in forma associata, societaria, cooperativa o  nella  forma
          del lavoro dipendente.» 
                «Art. 7 (Sistema di attestazione). - 1.  Al  fine  di
          tutelare i consumatori e di garantire  la  trasparenza  del
          mercato  dei   servizi   professionali,   le   associazioni
          professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe
          le  necessarie  verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del
          proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: 
                  a)  alla  regolare  iscrizione  del  professionista
          all'associazione; 
                  b)  ai  requisiti  necessari  alla   partecipazione
          all'associazione stessa; 
                  c) agli standard qualitativi  e  di  qualificazione
          professionale che gli iscritti  sono  tenuti  a  rispettare
          nell'esercizio dell'attivita'  professionale  ai  fini  del
          mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 
                  d)   alle   garanzie   fornite    dall'associazione
          all'utente, tra cui l'attivazione dello  sportello  di  cui
          all'art. 2, comma 4; 
                  e)    all'eventuale    possesso    della    polizza
          assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata
          dal professionista; 
                  f)   all'eventuale   possesso    da    parte    del
          professionista iscritto di una  certificazione,  rilasciata
          da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla
          norma tecnica UNI. 
                2.  Le  attestazioni  di   cui   al   comma   1   non
          rappresentano   requisito   necessario   per    l'esercizio
          dell'attivita' professionale.» 
                «Art.   8   (Validita'   dell'attestazione).   -   1.
          L'attestazione di cui all'art. 7,  comma  1,  ha  validita'
          pari al periodo per  il  quale  il  professionista  risulta
          iscritto all'associazione professionale che la rilascia  ed
          e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per  un
          corrispondente periodo. La  scadenza  dell'attestazione  e'
          specificata nell'attestazione stessa. 
                2.  Il   professionista   iscritto   all'associazione
          professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo
          di informare l'utenza  del  proprio  numero  di  iscrizione
          all'associazione.» 
                «Art.  9  (Certificazione  di  conformita'  a   norme
          tecniche UNI). - 1. Le associazioni  professionali  di  cui
          all'art. 2  e  le  forme  aggregative  di  cui  all'art.  3
          collaborano all'elaborazione della  normativa  tecnica  UNI
          relativa alle singole attivita'  professionali,  attraverso
          la partecipazione ai lavori degli specifici organi  tecnici
          o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella
          fase dell'inchiesta  pubblica,  al  fine  di  garantire  la
          massima consensualita', democraticita'  e  trasparenza.  Le
          medesime associazioni possono promuovere la costituzione di
          organismi di certificazione della conformita' per i settori
          di competenza, nel rispetto dei requisiti di  indipendenza,
          imparzialita'  e   professionalita'   previsti   per   tali
          organismi   dalla    normativa    vigente    e    garantiti
          dall'accreditamento di cui al comma 2. 
                2.  Gli  organismi  di   certificazione   accreditati
          dall'organismo unico nazionale di accreditamento  ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 9 luglio  2008,  possono  rilasciare,  su
          richiesta del singolo professionista anche non iscritto  ad
          alcuna associazione, il  certificato  di  conformita'  alla
          norma tecnica UNI definita per la singola professione.» 
              - Per l'art. 12-quater  del  citato  regio  decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368 si veda nelle note alle premesse.