Art. 5 
 
                   Formazione iniziale e continua 
            dei mediatori familiari e dei loro formatori 
 
  1. La formazione e' finalizzata a: 
    a)  migliorare  e  perfezionare  la  competenza  in  materia   di
mediazione  familiare,  promuovendone  l'aggiornamento   in   ragione
dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica; 
    b) accrescere le conoscenze e le competenze del  mediatore  quale
presupposto per un esercizio professionale di qualita'. 
  2. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2  l'interessato  frequenta
un corso di formazione  iniziale  e  cura  il  proprio  aggiornamento
professionale continuo in conformita' a quanto prevede il comma 6 del
presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi. 
  3. Il corso di formazione iniziale,  riconosciuto  da  associazioni
professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato  dai
soggetti  da  queste  riconosciuti  per  l'erogazione  dei  corsi  di
formazione iniziale e di aggiornamento annuale di  cui  al  comma  6,
nonche' dagli enti titolati  alla  certificazione  delle  competenze,
come definiti dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ha ad oggetto le materie  di  cui
al comma 5 e prevede i seguenti requisiti minimi: 
    a) non meno di duecentoquaranta ore di lezioni  teorico-pratiche,
di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della  mediazione
familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel  primo  periodo
e'  svolto  in  presenza  o  mediante  collegamento  audiovisivo   in
modalita' sincrona; 
    b) non meno di ottanta ore di pratica guidata  con  un  formatore
con pluriennale esperienza di  mediatore  familiare,  di  cui  almeno
quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare; 
    c) un esame finale comprendente: 
      1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 
      2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo  giuoco
di ruolo («role playing»); 
      3) una prova orale  consistente  in  un  colloquio  valutativo,
preceduto dalla presentazione di un  elaborato  scritto  relativo  al
percorso formativo svolto e  alla  pratica  guidata  ai  sensi  della
lettera b). 
  4. Al superamento dell'esame finale i soggetti di cui  al  comma  3
rilasciano un attestato di idoneita' all'esercizio della  professione
di mediatore familiare. 
  5. Il corso di cui al  comma  3  contiene  moduli  didattici  sulle
seguenti materie: 
    a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare; 
    b)  i  rapporti  patrimoniali  e  personali  della  coppia  e  la
filiazione; 
    c) i diversi modelli di coppia e di famiglia; 
    d) i cicli di vita della coppia e della famiglia; 
    e) la crisi della coppia e le  conseguenze  sul  rapporto  con  i
figli e l'intervento del mediatore; 
    f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; 
    g) la tutela dei minori; 
    h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; 
    i) l'intervento dello psicologo nella  mediazione  e  la  tecnica
dell'ascolto del minore; 
    l) i sistemi di risoluzione alternativa delle  controversie  e  i
tipi di mediazione; 
    m) la figura del mediatore familiare; 
    n) le fasi del percorso di mediazione familiare; 
    o) i metodi e  le  tecniche  di  mediazione  dei  conflitti,  con
particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra  genitori
e i figli; 
    p)  la  rielaborazione  del  conflitto  e  l'accordo  finale   di
mediazione; 
    q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia  e
all'estero; 
    r) la violenza domestica e di genere. 
  6. L'aggiornamento professionale continuo, erogato  o  riconosciuto
dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore
nelle  materie  di  cui  al  comma  5,  in  relazione  all'evoluzione
normativa, giurisprudenziale e comprende attivita'  laboratoriali  da
svolgersi in presenza,  su  casi  teorico-pratici.  Gli  obblighi  di
aggiornamento  professionale  periodico  hanno  cadenza   annuale   a
decorrere dal 31 dicembre 2023. 
  7. I corsi di cui ai commi 3 e  6  sono  tenuti  da  formatori  che
possiedono i seguenti requisiti: 
    a)  hanno  conseguito  il  diploma  di  laurea  almeno  triennale
nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato  1  del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,  e
hanno svolto docenza in materie giuridiche,  umanistiche,  sociali  o
psicologiche  presso  universita',  istituti   secondari   e   scuole
pubbliche o private legalmente riconosciute  oppure,  in  alternativa
alla suddetta docenza, hanno almeno due pubblicazioni in  materia  di
mediazione familiare, dotate di codice identificativo  internazionale
ai sensi dell'articolo  1,  lettera  t),  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno  2012,
n. 76; 
    b) fuori dai casi di cui alla lettera a), sono iscritti da almeno
cinque anni a  una  delle  associazioni  professionali  di  mediatori
familiari inserite  nell'elenco  tenuto  presso  il  Ministero  delle
Imprese e  del  Made  in  Italy,  o  documentano  lo  svolgimento  di
attivita' di docenza in materia  di  mediazione  familiare  in  corsi
della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque  anni
consecutivi anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. I formatori di cui al comma 7 devono avere i seguenti  requisiti
di onorabilita': 
    a)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di
inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di
sostegno; 
    b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del codice penale; 
    c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, con cui e' stata irrogata pena detentiva,  anche
se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis,  primo
comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; 
    d)  non  avere,   alla   data   di   richiesta   dell'iscrizione,
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale; 
    e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; 
    f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  9. Lo svolgimento dell'attivita' di formatore e' inoltre consentito
a coloro che alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza
di un corso di almeno duecentoventi ore e il  superamento  dell'esame
finale e documentano lo svolgimento dell'attivita' di  formazione  in
una o piu' materie di cui al comma 5 per non meno di trenta  ore  nel
biennio precedente. 
  10.  I  formatori  assolvono   agli   obblighi   di   aggiornamento
professionale permanente predisposti dalle associazioni professionali
di cui alla legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  dai  soggetti  da  queste
riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale  e  di
aggiornamento annuale di cui ai commi  3  e  6,  nonche'  dagli  enti
titolati alla certificazione delle competenze, definiti dall'articolo
2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16  gennaio  2013,  n.
13. 
  11. Non sono tenuti a svolgere  il  corso  di  formazione  iniziale
previsto al comma 3 i soggetti di cui all'articolo 4 comma 2 e coloro
che sono  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'articolo  12-bis  delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera  g)
          del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,  recante
          «Definizione delle norme generali e dei livelli  essenziali
          delle prestazioni per l'individuazione e validazione  degli
          apprendimenti non formali  e  informali  e  degli  standard
          minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione
          delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della
          legge 28 giugno 2012,  n.  92»  Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. 
              Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle
          disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
                a) - f) (omissis) 
                g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi
          comprese le camere di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura, autorizzato o accreditato  dall'ente  pubblico
          titolare, ovvero  deputato  a  norma  di  legge  statale  o
          regionale, ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche,  le
          universita'   e   le   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica, a erogare in  tutto  o  in
          parte   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
          certificazione delle competenze, in relazione  agli  ambiti
          di titolarita' di cui alla lettera f) 
                h) - n) (omissis)»