Art. 5 Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori 1. La formazione e' finalizzata a: a) migliorare e perfezionare la competenza in materia di mediazione familiare, promuovendone l'aggiornamento in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica; b) accrescere le conoscenze e le competenze del mediatore quale presupposto per un esercizio professionale di qualita'. 2. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2 l'interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo in conformita' a quanto prevede il comma 6 del presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi. 3. Il corso di formazione iniziale, riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui al comma 6, nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ha ad oggetto le materie di cui al comma 5 e prevede i seguenti requisiti minimi: a) non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo e' svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona; b) non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare; c) un esame finale comprendente: 1) una prova scritta con domande a risposte aperte; 2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»); 3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata ai sensi della lettera b). 4. Al superamento dell'esame finale i soggetti di cui al comma 3 rilasciano un attestato di idoneita' all'esercizio della professione di mediatore familiare. 5. Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie: a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare; b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione; c) i diversi modelli di coppia e di famiglia; d) i cicli di vita della coppia e della famiglia; e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore; f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; g) la tutela dei minori; h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore; l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione; m) la figura del mediatore familiare; n) le fasi del percorso di mediazione familiare; o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli; p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione; q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero; r) la violenza domestica e di genere. 6. L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attivita' laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023. 7. I corsi di cui ai commi 3 e 6 sono tenuti da formatori che possiedono i seguenti requisiti: a) hanno conseguito il diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge, e hanno svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure, in alternativa alla suddetta docenza, hanno almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, o documentano lo svolgimento di attivita' di docenza in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. I formatori di cui al comma 7 devono avere i seguenti requisiti di onorabilita': a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui e' stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale; e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 9. Lo svolgimento dell'attivita' di formatore e' inoltre consentito a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale e documentano lo svolgimento dell'attivita' di formazione in una o piu' materie di cui al comma 5 per non meno di trenta ore nel biennio precedente. 10. I formatori assolvono agli obblighi di aggiornamento professionale permanente predisposti dalle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui ai commi 3 e 6, nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 11. Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale previsto al comma 3 i soggetti di cui all'articolo 4 comma 2 e coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39. Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) - f) (omissis) g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita' di cui alla lettera f) h) - n) (omissis)»