Art. 6 
 
                        Regole deontologiche 
 
  1. Le regole deontologiche hanno  lo  scopo  di  precisare  l'etica
professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi
nell'esercizio  della  propria  professione.   Costituisce   illecito
deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche. 
  2.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato
sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale  e  tecnico,  secondo  buona  fede,  affidamento  della
clientela,  correttezza,   responsabilita'   del   professionista   e
riservatezza. 
  3. Il mediatore familiare esercita l'attivita'  di  mediazione  con
imparzialita', neutralita' e assenza di giudizio  nei  confronti  dei
mediandi,  promuovendo   fra   loro   un   processo   equilibrato   e
incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo. 
  4. Al mediatore familiare non e' consentito: 
    a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono  interessi
propri, del coniuge o del  convivente,  dei  suoi  parenti  entro  il
secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con  le  quali  ha
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti  con  cui  ha
causa pendente,  grave  inimicizia,  rapporti  di  credito  o  debito
significativi,  ovvero  di  soggetti  di  cui  e'  tutore,  curatore,
procuratore o agente; 
    b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito
della mediazione familiare; 
    c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un
progetto non concordato liberamente; 
    d) fornire ai mediandi  prestazioni  professionali  riservate  ad
iscritti a ordini o  collegi  professionali  durante  lo  svolgimento
dell'attivita' di mediatore familiare; 
    e) offrire o accettare doni, richieste  e  favori  dai  mediandi,
dalle  parti,  dai  loro  avvocati  o  da  altre  persone   coinvolte
direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione. 
  5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui  al  comma  4,
lettera a) e in ogni altro caso in  cui  esistono  gravi  ragioni  di
convenienza. 
  6. Ferme le disposizioni  relative  al  segreto  professionale,  il
mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e
al contenuto dei colloqui di  mediazione  familiare  e  agli  accordi
eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto  di  cui
al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di
cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro  che  assistono
agli incontri previsti per lo  svolgimento  dell'attivita'.  Salvo  i
casi di esenzione dal segreto  professionale  previsti  dalla  legge,
entrambi i mediandi  possono  esentare  il  mediatore  familiare  dal
segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso
scritto. 
  7.  Il  mediatore   familiare   cura   costantemente   la   propria
preparazione professionale in conformita' del presente decreto. 
  8.  Il  mediatore  familiare  segnala  alle  autorita'   competenti
eventuali   abusi   nell'ambito   dell'esercizio   della   mediazione
familiare. 
  9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare e' tenuto a: 
    a) informare i mediandi dei propri titoli professionali  e  della
polizza assicurativa, ove stipulata; 
    b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i  mediandi
le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4  del
2013; 
    c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi,
le modalita' e il percorso dell'intervento di mediazione familiare; 
    d) informare i mediandi sulla specificita'  del  suo  intervento,
distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o
collegi professionali; 
    e)  informare  i  mediandi,  prima  dell'avvio  del  percorso  di
mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e  delle
modalita' di pagamento e che in nessun  caso  il  costo  puo'  essere
vincolato al risultato ottenuto; 
    f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del  27  aprile  2016,
nonche' il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    g) informare i mediandi che presso le associazioni  professionali
di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge  n.  4  del
2013 e' istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo
27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  10.  In  pendenza  di  una  procedura  giudiziaria,  il   mediatore
familiare: 
    a) informa  gratuitamente  in  via  preliminare  le  parti  sulle
finalita', i contenuti, le modalita' e i costi del percorso,  nonche'
sulla disponibilita' dell'elenco dei mediatori  familiari  presso  il
tribunale; 
    b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le  parti
decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della
facolta' di avvalersi di  uno  tra  i  mediatori  familiari  inseriti
nell'elenco istituito presso il tribunale; 
    c) informa la parte costituita in giudizio  che  ha  facolta'  di
farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione,
agli incontri successivi che hanno ad  oggetto  aspetti  economici  e
patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo; 
    d) informa le parti che nulla sara'  riferito,  ad  eccezione  di
quanto previsto dalla lettera f), all'autorita' giudiziaria nel  caso
di interruzione della mediazione familiare  o  di  impossibilita'  di
proseguirla; 
    e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in
mediazione  familiare,  questi  saranno  trasmessi   alle   autorita'
competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati; 
    f) riferisce all'autorita' giudiziaria, nel rispetto  del  dovere
di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei  mediandi
al percorso di mediazione familiare. 
  11. Il mediatore familiare interrompe  il  percorso  di  mediazione
quando: 
    a) l'interruzione e' richiesta da uno o da entrambi i mediandi; 
    b) ritiene che non  ci  sono  le  condizioni  per  proseguire  il
percorso di mediazione familiare; 
    c)  non  e'  piu'  in  grado  di  assicurare  la  neutralita'   o
l'imparzialita'  necessarie  alla  continuazione  del   suo   compito
professionale. 
  12. Nell'attivita' di autopromozione  i  mediatori  familiari  sono
tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma  di
pubblicita' che possa indurre in errore  e  dall'attribuirsi  titoli,
diplomi e competenze che non possiedono. E'  vietata  ogni  forma  di
pubblicita' ingannevole. 
  13. Sono vietate le  pratiche  commerciali  scorrette,  cosi'  come
definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005. 
  14. I soggetti iscritti  nell'elenco  di  cui  all'articolo  12-bis
delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile
immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui
all'articolo 12-ter delle medesime  disposizioni,  l'eventuale  venir
meno  dei  requisiti  prescritti  e  interrompono  l'esercizio  della
professione di mediatore. 
  15. E' vietato a qualunque mediatore familiare, anche non  iscritto
nell'elenco  di  cui  all'articolo  12-bis  delle   disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile, esercitare la  professione
di mediatore familiare  quando  non  e'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente decreto. 
 
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Nota redazionale 
Il testo del presente articolo e' gia' integrato  con  le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/11/2023,  n.
266 durante il periodo di "vacatio legis" E'  possibile  visualizzare
il testo  originario  accedendo  alla  versione  pdf  della  relativa
Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'art. 27-ter del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, recante:  «Codice  del  consumo,  a
          norma dell'art. 7 della legge  29  luglio  2003,  n.  229»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O.: 
                «Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori,  i
          concorrenti,  anche  tramite   le   loro   associazioni   o
          organizzazioni,  prima  di  avviare  la  procedura  di  cui
          all'art. 27, possono convenire  con  il  professionista  di
          adire   preventivamente,   il   soggetto   responsabile   o
          l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta
          relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata
          della controversia volta a  vietare  o  a  far  cessare  la
          continuazione della pratica commerciale scorretta. 
                2. In ogni caso il  ricorso  ai  sensi  del  presente
          articolo,  qualunque  sia  l'esito  della  procedura,   non
          pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
          ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente. 
                3. Iniziata la procedura davanti ad un  organismo  di
          autodisciplina, le parti  possono  convenire  di  astenersi
          dall'adire  l'Autorita'  fino  alla  pronuncia  definitiva,
          ovvero possono chiedere  la  sospensione  del  procedimento
          innanzi all'Autorita', ove lo  stesso  sia  stato  attivato
          anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della
          pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',
          valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
          del procedimento per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni.»; 
              - Si riporta l'art. 12-ter del citato regio decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni transitorie): 
                «Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco).  -
          L'elenco e' tenuto  dal  presidente  del  tribunale  ed  e'
          formato da un comitato da lui  presieduto  e  composto  dal
          procuratore della Repubblica e da un  mediatore  familiare,
          designato dalle  associazioni  professionali  di  mediatori
          familiari inserite nell'elenco tenuto presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita'
          nel circondario del tribunale. 
                Le  funzioni  di   segretario   del   comitato   sono
          esercitate dal cancelliere del tribunale. 
                L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato
          provvede alla sua revisione  per  eliminare  coloro  per  i
          quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei   requisiti   previsti
          nell'art. 12-quater o e' sorto un impedimento a  esercitare
          l'ufficio. 
                Si applicano gli articoli 19,  20  e  21,  in  quanto
          compatibili.»