Art. 6 Regole deontologiche 1. Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche. 2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilita' del professionista e riservatezza. 3. Il mediatore familiare esercita l'attivita' di mediazione con imparzialita', neutralita' e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo. 4. Al mediatore familiare non e' consentito: a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui e' tutore, curatore, procuratore o agente; b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare; c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente; d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attivita' di mediatore familiare; e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione. 5. Il mediatore familiare si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. 6. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attivita'. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto. 7. Il mediatore familiare cura costantemente la propria preparazione professionale in conformita' del presente decreto. 8. Il mediatore familiare segnala alle autorita' competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare. 9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare e' tenuto a: a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata; b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013; c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalita' e il percorso dell'intervento di mediazione familiare; d) informare i mediandi sulla specificita' del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali; e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalita' di pagamento e che in nessun caso il costo puo' essere vincolato al risultato ottenuto; f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonche' il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n. 4 del 2013 e' istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 10. In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare: a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalita', i contenuti, le modalita' e i costi del percorso, nonche' sulla disponibilita' dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale; b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facolta' di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale; c) informa la parte costituita in giudizio che ha facolta' di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo; d) informa le parti che nulla sara' riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorita' giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilita' di proseguirla; e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorita' competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati; f) riferisce all'autorita' giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare. 11. Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando: a) l'interruzione e' richiesta da uno o da entrambi i mediandi; b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare; c) non e' piu' in grado di assicurare la neutralita' o l'imparzialita' necessarie alla continuazione del suo compito professionale. 12. Nell'attivita' di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si astengono da ogni forma di pubblicita' che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono. E' vietata ogni forma di pubblicita' ingannevole. 13. Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, cosi' come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005. 14. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile immediatamente comunicano al presidente del tribunale, ai fini di cui all'articolo 12-ter delle medesime disposizioni, l'eventuale venir meno dei requisiti prescritti e interrompono l'esercizio della professione di mediatore. 15. E' vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/11/2023, n. 266 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.: «Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.»; - Si riporta l'art. 12-ter del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie): «Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.»