Art. 7 
 
                  Compenso del mediatore familiare 
 
  1. Il compenso per le prestazioni professionali  e'  pattuito,  nel
rispetto dell'articolo 8 e nelle forme previste dall'ordinamento,  al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso  e'
adeguato alla  delicatezza  del  ruolo  rivestito,  al  decoro  della
professione e all'importanza della  prestazione  e  non  puo'  essere
condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 
  2. Il professionista rende noto, in forma scritta,  al  cliente  il
grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte  le  informazioni
utili circa gli oneri  prevedibili  ai  sensi  dell'articolo  8,  dal
momento del conferimento  fino  alla  conclusione  dell'incarico.  Si
applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la
legge 21 aprile 2023, n. 49.