Art. 7 Compenso del mediatore familiare 1. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nel rispetto dell'articolo 8 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso e' adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non puo' essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.