Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalita' del presente decreto avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 2. I presidenti dei tribunali, o loro delegati, sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari disciplinato dagli articoli 12-bis e seguenti del regio decreto n. 1368 del 1941 e sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il trattamento dei dati e' effettuato esclusivamente per le finalita' correlate alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco, nonche' alla sua messa a disposizione, limitatamente alle generalita', ai recapiti e alle competenze dei mediatori familiari iscritti, nell'assolvimento degli oneri informativi di cui all'articolo 6, comma 10, lettere a) e b) del presente decreto. 3. Il presidente di ciascun tribunale adotta misure tecniche e organizzative, contenenti le garanzie per i diritti degli interessati, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui comma 2 che possono comportare, ai sensi dell'articolo 3, anche il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del regolamento UE 2016/679. 4. Al momento della richiesta di iscrizione ciascun mediatore familiare, utilizzando moduli predisposti dal titolare del trattamento, e' adeguatamente informato ed esprime il consenso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di iscrizione nell'elenco e della pubblicazione sull'Albo pretorio o sul sito web dell'Ufficio giudiziario dell'estratto dell'elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente le generalita', i recapiti e le competenze degli iscritti. 5. Le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e dell'articolo 5, comma 6, nonche' gli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono titolari del trattamento dei dati di cui all'articolo 5, commi 3, 6 e 8, sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati dai mediatori familiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano tutte le misure tecniche e organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e per l'effettuazione della valutazione d'impatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 35 del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati e' effettuato esclusivamente per le finalita' correlate all'espletamento dei relativi controlli.
Note all'art. 9: - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.