Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalita'  del
presente decreto avviene in conformita' al regolamento (UE)  2016/679
e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in  ogni  caso,
l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto  dei
principi di liceita', correttezza e trasparenza nei  confronti  degli
interessati, di limitazione della finalita',  di  minimizzazione  dei
dati,  di  limitazione  della  conservazione  e   di   integrita'   e
riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione  e  per
impostazione predefinita. 
  2. I presidenti dei tribunali, o loro delegati, sono i titolari del
trattamento dei dati personali utilizzati  per  la  formazione  e  la
tenuta  dell'elenco  dei  mediatori  familiari   disciplinato   dagli
articoli 12-bis e seguenti del regio decreto n. 1368 del 1941 e  sono
deputati ad effettuare le  verifiche  sui  requisiti  dichiarati  dai
mediatori  familiari  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Il  trattamento  dei  dati  e'
effettuato esclusivamente per le finalita' correlate  alla  tenuta  e
all'aggiornamento dell'elenco, nonche' alla sua messa a disposizione,
limitatamente alle generalita', ai recapiti  e  alle  competenze  dei
mediatori   familiari   iscritti,   nell'assolvimento   degli   oneri
informativi di cui all'articolo 6, comma 10,  lettere  a)  e  b)  del
presente decreto. 
  3. Il presidente di ciascun  tribunale  adotta  misure  tecniche  e
organizzative,  contenenti  le   garanzie   per   i   diritti   degli
interessati, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui  comma  2
che  possono  comportare,  ai  sensi  dell'articolo   3,   anche   il
trattamento dei dati  di  cui  all'articolo  10  del  regolamento  UE
2016/679. 
  4. Al momento  della  richiesta  di  iscrizione  ciascun  mediatore
familiare,  utilizzando   moduli   predisposti   dal   titolare   del
trattamento, e' adeguatamente informato ed esprime  il  consenso,  ai
sensi degli articoli 13 e  14  del  regolamento  (UE)  2016/679,  sul
trattamento dei  propri  dati  personali  per  la  valutazione  della
richiesta di iscrizione nell'elenco e della  pubblicazione  sull'Albo
pretorio  o  sul  sito  web  dell'Ufficio  giudiziario  dell'estratto
dell'elenco, periodicamente aggiornato, contenente esclusivamente  le
generalita', i recapiti e le competenze degli iscritti. 
  5. Le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013,
n. 4, i soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di
formazione iniziale e di aggiornamento annuale ai sensi dell'articolo
4, commi 2 e dell'articolo 5, comma 6, nonche' gli enti titolati alla
certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma
1, lettera g) dal decreto legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13,  sono
titolari del trattamento dei dati di cui all'articolo 5, commi 3, 6 e
8, sono deputati ad effettuare le verifiche sui requisiti  dichiarati
dai mediatori familiari ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, e adottano tutte  le  misure  tecniche  e
organizzative idonee per la tutela dei dati personali trattati e  per
l'effettuazione  della  valutazione  d'impatto,   ove   ricorrano   i
presupposti di cui all'articolo 35 del regolamento  UE  2016/679.  Il
trattamento dei dati e' effettuato esclusivamente  per  le  finalita'
correlate all'espletamento dei relativi controlli. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle   persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio
          2016, n. L 119.