Art. 11 Requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza degli enti di formazione 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4. 2. Quanto ai requisiti di serieta' il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti; 3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta: a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; b) la disponibilita' di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica; c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26; d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni; e) la disponibilita', per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante; f) l'impegno a svolgere l'attivita' di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti; g) l'indicazione delle fonti di finanziamento; h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio; i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori; l) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Note all'art. 11: - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.