Art. 11 
 
Requisiti di onorabilita',  serieta'  ed  efficienza  degli  enti  di
                             formazione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'articolo  10,
l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da  parte  dei
soci,   associati,   amministratori,   responsabili   scientifici   e
formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4. 
  2. Quanto ai  requisiti  di  serieta'  il  richiedente  attesta  la
previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello  scopo
associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di
formazione  nelle   materie   della   mediazione,   conciliazione   o
risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione
nei medesimi ambiti; 
  3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta: 
    a) la nomina di un responsabile scientifico  di  chiara  fama  ed
esperienza  in  materia  di  mediazione,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  di  cui  all'articolo  16-bis,   comma   2,   del   decreto
legislativo, con il suo  curriculum  nel  quale  sono  evidenziati  i
titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara  fama
e dell'esperienza pratica  e  professionale  nelle  materie  previste
dall'articolo  16-bis,  comma  2,  del   decreto   legislativo,   con
indicazione  della  data  di  conseguimento  dei   titoli   e   dello
svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; 
    b)  la   disponibilita'   di   almeno   cinque   formatori,   con
l'indicazione di coloro che sono  destinati  all'area  teorica  e  di
coloro che sono destinati all'area pratica; 
    c) il possesso, per  ciascun  formatore,  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 26; 
    d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominativi
dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva
frequentazione di ciascun iscritto, l'esito  delle  prove  finali  di
ciascun iscritto e le relative attestazioni; 
    e) la disponibilita', per  i  corsi  svolti  con  collegamento  a
distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a  rilevare
le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in  modo
univoco  la  presenza  di  docenti  e  discenti,  a   consentire   la
visualizzazione, sintetica o analitica, delle  informazioni  relative
agli accessi autorizzati per  ciascun  partecipante  e  ai  tempi  di
fruizione di moduli o contenuti da parte di  qualsiasi  tipologia  di
utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti
per singolo partecipante; 
    f) l'impegno a  svolgere  l'attivita'  di  formazione  in  locali
idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi  formativi  e  a
darne adeguata informazione ai partecipanti; 
    g) l'indicazione delle fonti di finanziamento; 
    h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre  tra  l'ente
istituente e l'ente di formazione, idoneo a  dimostrarne  l'autonomia
finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da  un  consiglio
dell'ordine degli avvocati, da  un  ordine  professionale  o  da  una
camera di commercio; 
    i) il rapporto  giuridico  ed  economico  che  intercorre  con  i
formatori; 
    l) la titolarita' di un sito web  idoneo  a  conservare,  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque   anni,   la   storicizzazione   e
l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione  mediante  link
permanenti,  con  l'impegno  di  mantenerne  l'aggiornamento   e   la
funzionalita'. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per l'articolo 16-bis del citato decreto  legislativo
          4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.