Art. 13 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. La domanda di iscrizione nei registri ed  elenchi  istituiti  in
conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i  modelli  uniformi
predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul  sito
del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  regolamento   ed   e'   trasmessa,   unitamente   alle
attestazioni indicate da ciascun modello, anche  in  via  telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 
  2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione  o  per  il
suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa. 
  3. A pena di  inammissibilita',  la  domanda  di  iscrizione  degli
organismi e' corredata  dal  regolamento  di  procedura  redatto  nel
rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico. 
  4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredato
dalla tabella delle  spese  di  mediazione,  redatta  in  conformita'
all'articolo 32. In alternativa  il  regolamento  puo'  contenere  la
dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione  di
cui all'allegato A. 
  5. Il responsabile del registro, entro sessanta  giorni  decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata  la
sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di  iscrizione  e,
per gli organismi privati, approva contestualmente la  tabella  delle
spese di mediazione. Il provvedimento e'  comunicato  al  richiedente
con il numero d'ordine attribuito nel registro. 
  6. Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel  termine
indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata. 
  7. Entro il termine indicato  dal  comma  5,  il  responsabile  del
registro puo'  chiedere,  per  una  sola  volta,  l'integrazione  dei
documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1,  assegnando
allo scopo un termine non superiore a trenta giorni.  Alla  scadenza,
il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal  comma
5. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».