Art. 18 
 
             Obblighi di trasparenza degli organismi ADR 
 
  1.  L'organismo  ADR  rende  accessibili  al   pubblico,   mediante
pubblicazione sul proprio sito web: 
    a) i dati identificativi e il numero d'ordine; 
    b) le modalita' di  contatto,  l'indirizzo  postale  e  di  posta
elettronica; 
    c) il  proprio  inserimento  nell'elenco  previsto  dall'articolo
141-decies del Codice del consumo; 
    d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il  conferimento
dell'incarico  e  la  sua  durata,  e  i  criteri  seguiti   per   la
designazione del mediatore; 
    e) il regolamento di procedura; 
    f) le indennita' previste dall'articolo 33; 
    g) il codice etico; 
    h) l'eventuale limite di valore di competenza; 
    i)  i  motivi  per  i  quali  puo'  rifiutare  di  trattare   una
determinata controversia; 
    l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute  a  rispettare
prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo  di
risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta  con  il
professionista; 
    m) le informazioni relative al funzionamento della procedura  ADR
e alla presentazione della domanda, anche  in  modalita'  diversa  da
quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della
stessa; 
    n) la possibilita'  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla
procedura; 
    o) la durata media della procedura; 
    p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura; 
    q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR; 
    r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di  organismi
ADR; 
    s) l'elenco degli organismi  ADR  elaborato  e  pubblicato  dalla
Commissione europea mediante link  di  reindirizzamento  al  relativo
sito, per gli adempimenti di cui all'articolo  141-sexies,  comma  6,
Codice del consumo; 
    t) la relazione  annuale  di  attivita'  redatta  in  conformita'
all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese
con sistemi che ne rendono possibile il download o,  presso  la  sede
dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con
qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle
predette informazioni in modo trasparente ed equo. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Per  l'articolo  141-decies   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Per  l'articolo  141-quater   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si  veda  nelle  note
          all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  141-sexies,  comma
          6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
                «Art.  141-sexies  (Informazioni  e   assistenza   ai
          consumatori). - 1. - 5. (omissis) 
                6. E' fatto obbligo agli organismi ADR  e  al  Centro
          nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di
          rendere  disponibile  al  pubblico  sui  propri  siti  web,
          fornendo un link  al  sito  della  Commissione  europea,  e
          laddove possibile su supporto durevole nei  propri  locali,
          l'elenco degli organismi ADR elaborato e  pubblicato  dalla
          Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo  4,  della
          direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 21 maggio 2013,  sulla  risoluzione  alternativa  delle
          controversie dei consumatori. 
                7. - 9. (omissis)».