Art. 20 
 
                Obblighi di comunicazione del giudice 
 
  1.  Il  giudice  che  nega  l'omologazione,  provvedendo  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette  al  responsabile
del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per l'articolo 12 del citato  decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 1.