Art. 20 Obblighi di comunicazione del giudice 1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Note all'art. 20: - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 1.