Art. 24 Formazione continua dei mediatori 1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona, comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.