Art. 24 
 
                  Formazione continua dei mediatori 
 
  1. L'organismo, nel termine previsto  dall'articolo  15,  comma  1,
attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione
sulle materie indicate dall'articolo 23,  comma  3,  riservati  a  un
numero  massimo  di  quaranta  mediatori,  articolati  in  moduli  da
svolgersi  in  presenza  o  mediante  collegamento   audiovisivo   in
modalita'  sincrona,  comprendenti  attivita'  laboratoriali,  queste
ultime da svolgersi in presenza. 
  2. L'organismo attesta, per ciascun  mediatore,  la  frequenza  dei
corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.