Art. 25 
 
        Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti 
 
  1. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  all'articolo  3,
commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta  per  ciascun
mediatore, oltre allo svolgimento  del  percorso  formativo  previsto
dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu'  di
quaranta  partecipanti,  di  durata  non  inferiore  a   dieci   ore,
articolati in moduli teorici da  svolgersi  in  presenza  o  mediante
collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non  piu'  di  tre
quarti del monte orario complessivo,  e  per  la  restante  parte  in
moduli pratici da svolgersi  in  presenza.  All'esito  del  corso  e'
prevista una prova finale di valutazione. 
  2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti
nella materia internazionale, liti transfrontaliere e  nella  materia
dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: 
    a) la disciplina nazionale  e  sovranazionale  della  tutela  del
consumatore; 
    b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica
del consumatore; 
    c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. 
  3. Ai fini  della  conferma  dell'inserimento  nell'elenco  di  cui
all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6  e  7,  l'organismo,  nel
termine previsto dall'articolo  15,  comma  1,  attesta  per  ciascun
mediatore esperto la  partecipazione  a  corsi  di  formazione  nelle
materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio
articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento
audiovisivo in modalita' sincrona.