Art. 28 
 
              Indennita' e spese per il primo incontro 
 
  1.  Per  il  primo  incontro  le  parti  sono  tenute   a   versare
all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita',  oltre
alle spese vive. 
  2. L'indennita' comprende le spese di  avvio  del  procedimento  di
mediazione e le spese di  mediazione  comprendenti  il  compenso  del
mediatore previste dai commi 4 e 5. 
  3. Sono altresi' dovute e versate  le  spese  vive,  diverse  dalle
spese di  avvio,  costituite  dagli  esborsi  documentati  effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione
digitale dei verbali e degli accordi quando  la  parte  e'  priva  di
propria firma digitale e per il rilascio delle  copie  dei  documenti
previsti dall'articolo 16, comma 4. 
  4. Sono dovuti e versati a titolo di  spese  di  avvio  i  seguenti
importi: 
    € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; 
    € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; 
    € 110,00 per  le  liti  di  valore  superiore  a  €  50.000,00  e
indeterminato; 
  5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: 
    € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000  e  per  le
cause di valore indeterminabile basso; 
    € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a €  50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio; 
    € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per  le
cause di valore indeterminabile alto. 
  6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il
procedimento  non  prosegue  con  incontri  successivi  sono   dovuti
esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Quando il primo incontro si conclude con la  conciliazione  sono
altresi'  dovute  le  ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in
conformita' all'articolo 30, comma 1. 
  8. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o
quando  e'  demandata  dal  giudice,  l'indennita'   di   mediazione,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono
ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate  ai
sensi del comma 7. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Per  l'articolo  5,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 16.