Art. 29 
 
Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione 
 
  1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del  suo  valore
in conformita' ai criteri previsti dagli articoli  da  10  a  15  del
Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e'  possibile
la domanda indica  le  ragioni  che  ne  rendono  indeterminabile  il
valore. 
  2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne  indica
il valore e si applica il comma 1. 
  3. Quando la  domanda  o  l'atto  di  adesione  non  contengono  le
indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano  sul  suo
valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti  dal
comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con  atto
comunicato alle parti. 
  4. Il valore della lite  puo'  essere  nuovamente  determinato  dal
responsabile  dell'organismo,  su  indicazione  delle  parti   o   su
segnalazione del mediatore, quando sopravvengono  nuovi  elementi  di
valutazione  o  nuovi  fatti  allegati  dalle  parti  nel  corso  del
procedimento. 
  5. Il valore dell'accordo di conciliazione e'  determinato,  quando
necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a  4.  Quando
l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate
per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei  commi
da 1 a 4, il  responsabile  dell'organismo  ne  determina  il  valore
dandone comunicazione alle parti. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  10  a  15  del
          codice di procedura civile: 
                «Art. 10 (Determinazione del  valore).  -  Il  valore
          della causa, ai fini della competenza, si  determina  dalla
          domanda a norma delle disposizioni seguenti. 
                A tale  effetto  le  domande  proposte  nello  stesso
          processo contro la medesima persona si sommano tra loro,  e
          gli interessi scaduti, le spese e i danni,  anteriori  alla
          proposizione si sommano col capitale.» 
                «Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione  tra
          piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro  piu'
          persone, l'adempimento per  quote  di  un'obbligazione,  il
          valore della causa si determina dall'intera obbligazione.» 
                «Art. 12 (Cause relative a  rapporti  obbligatori,  a
          locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause  relative
          all'esistenza, alla validita'  o  alla  risoluzione  di  un
          rapporto giuridico obbligatorio  si  determina  in  base  a
          quella parte del rapporto che e' in contestazione. 
                Il valore delle cause per divisione si  determina  da
          quello della massa attiva da dividersi.» 
                «Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a
          rendite).  -  Nelle  cause   per   prestazioni   alimentari
          periodiche, se il  titolo  e'  controverso,  il  valore  si
          determina in base all'ammontare delle somme dovute per  due
          anni. 
                Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo
          e' controverso, il  valore  si  determina  cumulando  venti
          annualita'; nelle cause relative  a  rendite  temporanee  o
          vitalizie, cumulando le  annualita'  domandate  fino  a  un
          massimo di dieci. 
                Le regole del comma precedente si applicano anche per
          determinare il valore delle cause relative al  diritto  del
          concedente.» 
                «Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e  a  beni
          mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a  beni
          mobili, il valore si determina in base alla somma  indicata
          o  al  valore  dichiarato  dall'attore;  in   mancanza   di
          indicazione  o  dichiarazione,  la  causa  si  presume   di
          competenza del giudice adito. 
                Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima
          difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in  tal
          caso il giudice decide, ai soli fini della  competenza,  in
          base a quello che  risulta  dagli  atti  e  senza  apposita
          istruzione. 
                Se il convenuto non contesta il valore  dichiarato  o
          presunto, questo rimane fissato,  anche  agli  effetti  del
          merito, nei limiti della competenza del giudice adito.» 
                «Art. 15 (Cause  relative  a  beni  immobili).  -  Il
          valore delle cause relative a beni immobili e'  determinato
          moltiplicando  il  reddito  dominicale  del  terreno  e  la
          rendita  catastale   del   fabbricato   alla   data   della
          proposizione della domanda: 
                  per duecento per le cause relative alla proprieta'; 
                  per cento  per  le  cause  relative  all'usufrutto,
          all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al  diritto
          dell'enfiteuta; 
                  per cinquanta con riferimento al fondo servente per
          le cause relative alle servitu'. 
                Il valore delle cause per il regolamento  di  confini
          si desume dal valore della parte di proprieta' controversa,
          se  questa  e'  determinata;  altrimenti  il   giudice   lo
          determina a norma del comma seguente. 
                Se per l'immobile all'atto della  proposizione  della
          domanda non risulta il  reddito  dominicale  o  la  rendita
          catastale, il  giudice  determina  il  valore  della  causa
          secondo quanto emerge dagli atti, e se questi  non  offrono
          elementi  per  la  stima,  ritiene  la  causa   di   valore
          indeterminabile.».