Art. 29 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione 1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. 2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1. 3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. 4. Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. 5. Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile: «Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.» «Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.» «Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.» «Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite). - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.» «Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.» «Art. 15 (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.».