Art. 31 
 
    Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici 
 
  1. Le spese di  mediazione  dovute  agli  organismi  pubblici  sono
calcolate secondo la tabella di  cui  all'allegato  A,  fermo  quanto
previsto dagli articoli 28 e 30. 
  2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per  il
valore  della  lite   ricompreso   nello   scaglione   immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile. 
  3. In caso di conciliazione in incontri successivi  al  primo,  gli
importi massimi della tabella di cui all'allegato A,  in  aggiunta  a
quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino
al venti per cento, in  ragione  dell'esistenza  di  almeno  uno  dei
seguenti criteri: 
    a) esperienza e competenza del mediatore  designato  su  concorde
indicazione delle parti; 
    b) complessita' delle questioni oggetto  della  procedura,  quali
l'impegno  richiesto  al  mediatore,   valutabile   anche,   ma   non
esclusivamente, in base al numero degli incontri. 
  4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori  dai  casi
in  cui  la  domanda  ha  ad  oggetto  una  lite  tra  consumatore  e
professionista, su  accordo  delle  parti,  le  spese  di  mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli  scaglioni  di  valore
previsti dalla tabella  di  cui  all'allegato  A,  in  base  uno  dei
seguenti criteri: 
    a) la durata di ciascun incontro; 
    b) l'esperienza  e  la  competenza  del  mediatore  designato  su
concorde indicazione delle parti; 
    c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento
in base a criteri oggettivi e  predeterminati  che  la  tabella  deve
indicare,  quali  la  complessita'  delle  questioni  oggetto   della
procedura e il numero delle parti. 
  5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di  conciliazione,  possono  essere  maggiorate,  su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 
  6. Le spese di mediazione applicate dagli  organismi  pubblici  non
derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato
A per gli scaglioni di riferimento.