Art. 32 
 
Criteri per l'approvazione della tabella delle  spese  di  mediazione
                       degli organismi privati 
 
  1. Le spese  di  mediazione  dovute  agli  organismi  privati  sono
calcolate secondo la tabella predisposta  da  ciascun  organismo  nel
rispetto  del  presente  articolo,  approvata  dal  responsabile  del
registro, fermo quanto  previsto  dagli  articoli  28  e  30.  Quando
l'organismo privato  ha  dichiarato  di  adottare  la  tabella  degli
organismi pubblici si applica l'articolo 31. 
  2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al  regolamento
di procedura e prevede: 
    a) scaglioni di valore minimo e massimo del  procedimento,  salvo
quanto previsto dalla lettera b); 
    b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000; 
    c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso,
medio e alto; 
    d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella
non superiore al venticinque per cento in caso  di  conciliazione  in
incontri successivi al primo. 
  3. In caso di conciliazione in incontri  successivi  al  primo,  la
tabella puo' prevedere che  gli  importi  massimi  da  essa  previsti
possono essere  maggiorati  fino  al  venti  per  cento,  in  ragione
dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) esperienza e competenza del mediatore  designato  su  concorde
indicazione delle parti; 
    b) complessita' delle questioni oggetto  della  procedura,  quali
l'impegno  richiesto  al  mediatore,   valutabile   anche,   ma   non
esclusivamente, in base al numero degli incontri. 
  4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori  dai  casi
in  cui  la  domanda  ha  ad  oggetto  una  lite  tra  consumatore  e
professionista, su  accordo  delle  parti,  le  spese  di  mediazione
possono essere determinate, nel rispetto degli  scaglioni  di  valore
previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in  base  a
uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3. 
  5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al
comma 4, in caso di  conciliazione,  possono  essere  maggiorate,  su
accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 
  6. Le spese di mediazione applicate  dagli  organismi  privati  non
derogano gli importi  minimi  indicati  da  ciascun  organismo  nella
tabella approvata dal responsabile del registro.