Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati 1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31. 2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al regolamento di procedura e prevede: a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b); b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000; c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto; d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo. 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. 4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3. 5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.