Art. 34 Soggetti obbligati e modalita' di pagamento 1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. 2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4. 3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. 4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.