Art. 34 
 
             Soggetti obbligati e modalita' di pagamento 
 
  1. Le spese di  cui  all'articolo  28  sono  dovute  e  versate  da
ciascuna  delle  parti,  rispettivamente,  alla  presentazione  della
domanda di mediazione e al momento dell'adesione. 
  2. Quando il primo incontro si  conclude  con  la  conciliazione  e
quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al
primo, sono dovute e versate da ciascuna  delle  parti  le  ulteriori
spese  di  mediazione  calcolate  in  conformita'  all'articolo   30,
detratti gli importi previsti dall'articolo  28,  comma  5,  e  salvo
quanto prevede il comma 4. 
  3.  Le  parti   sono   solidalmente   obbligate   a   corrispondere
all'organismo  le  ulteriori  spese  di   mediazione   in   caso   di
conciliazione  o  di  prosecuzione  del  procedimento  con   incontri
successivi al primo. 
  4. Ai fini della individuazione dei soggetti  tenuti  al  pagamento
delle spese di mediazione,  quando  piu'  soggetti  rappresentano  un
unico  centro  di  interessi,  il  responsabile   dell'organismo   li
considera come una parte unica.