Art. 39 
 
                     Procedura di contestazione 
 
  1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il  responsabile
del registro, quando rileva la sussistenza di  fatti  che  potrebbero
dar luogo all'adozione  di  un  provvedimento  di  sospensione  o  di
cancellazione, ne  da'  comunicazione  all'organismo  o  all'ente  di
formazione con l'invito, entro un termine non  inferiore  a  quindici
giorni e  non  superiore  a  trenta,  a  fornire  chiarimenti  e  per
eventuali produzioni documentali. 
  2.  Scaduto  il  termine  assegnato  ai  sensi  del  comma  1,   il
responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e  le
attestazioni, se non ritiene di  archiviare  la  procedura,  contesta
formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme  che
ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e
ulteriori produzioni documentali. 
  3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non
fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile
del registro, con  provvedimento  motivato,  dispone  la  sospensione
indicandone  la  durata.  Quando  ricorrono  i  presupposti  previsti
dall'articolo 36,  dispone  la  cancellazione.  Il  provvedimento  e'
comunicato  all'interessato  ed  e'  pubblicato,  limitatamente  alla
denominazione e al numero d'ordine  dell'organismo  o  dell'ente,  al
tipo di provvedimento adottato e alla  durata  della  sospensione  in
apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla  mediazione.
La pubblicazione del provvedimento di sospensione  e'  mantenuta  per
l'intera  durata  della   sua   efficacia.   La   pubblicazione   del
provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due  anni  dalla  sua
adozione. Il provvedimento  di  cancellazione  e  di  sospensione  e'
altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco. 
  4. I provvedimenti previsti  dai  commi  1,  2  e  3,  quando  sono
adottati nei confronti di un organismo  ADR  iscritto  nella  sezione
speciale del registro, sono preventivamente comunicati  al  Ministero
delle imprese e del made in Italy, che ha facolta'  di  esprimere  il
proprio parere. 
  5. In ogni  fase  della  procedura  di  contestazione  e  nel  caso
previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente  di  formazione  puo'
dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In
tal caso il responsabile del registro,  allo  stato  degli  atti,  ne
dispone la cancellazione. 
  6. Tutte le comunicazioni  previste  dalla  presente  sezione  sono
effettuate dal responsabile del registro  all'indirizzo  indicato  al
momento dell'iscrizione.