Art. 4 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro,  quanto  al  requisito
dell'onorabilita', l'organismo richiedente  attesta  il  possesso  da
parte  dei  soci,   associati,   amministratori,   rappresentanti   e
responsabili  degli  organismi  e  dei  mediatori  dei  quali  chiede
l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti: 
    a)  non  trovarsi  in  stato  di   interdizione   legale   o   di
inabilitazione  o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di
sostegno; 
    b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2),
e 3) del Codice penale; 
    c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai
sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una
delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2)
e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresi'  applicate
pene accessorie; 
    d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non
colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del
Codice di procedura penale; 
    e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; 
    f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli
effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; 
    g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento
professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare
piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
  2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b),  sono  fatti  salvi
gli effetti della riabilitazione e della revoca  della  sentenza  per
abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del  Codice
di procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis  del  codice
          penale: 
                «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle  pene  detentive
          brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
          di  legge,  le  pene   sostitutive   della   reclusione   e
          dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge  24
          novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
                1) la semiliberta' sostitutiva; 
                2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
                3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
                4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
                La   semiliberta'   sostitutiva   e   la   detenzione
          domiciliare  sostitutiva  possono  essere   applicate   dal
          giudice in caso di condanna alla reclusione  o  all'arresto
          non superiori a quattro anni. 
                Il  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo  puo'
          essere applicato dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
          reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. 
                La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere  applicata
          dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla   reclusione   o
          all'arresto non superiori a un anno.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  335-bis,  444,
          comma 2, e 673 del codice di procedura penale: 
                «Art. 335-bis (Limiti  all'efficacia  dell'iscrizione
          ai fini civili e amministrativi). - 1. La  mera  iscrizione
          nel registro di cui all'articolo 335  non  puo',  da  sola,
          determinare effetti  pregiudizievoli  di  natura  civile  o
          amministrativa per  la  persona  alla  quale  il  reato  e'
          attribuito.» 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. - 1.ter. (Omissis). 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
          giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'
          tuttavia condannato  al  pagamento  delle  spese  sostenute
          dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti  motivi  per
          la compensazione totale  o  parziale.  Non  si  applica  la
          disposizione  dell'articolo  75,  comma   3.   Si   applica
          l'articolo 537-bis. 
                3. - 3-bis. (Omissis).» 
                «Art. 673 (Revoca della sentenza per  abolizione  del
          reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione  di
          illegittimita' costituzionale della  norma  incriminatrice,
          il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
          il decreto penale dichiarando che il fatto non e'  previsto
          dalla  legge  come   reato   e   adotta   i   provvedimenti
          conseguenti. 
                2. Allo stesso modo provvede quando e'  stata  emessa
          sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere  per
          estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.».