Art. 43 
 
Inserimento   nell'elenco   del   responsabile    dell'organismo    e
  mantenimento   dell'inserimento   nell'elenco   del    responsabile
  scientifico 
  1.  Ai  fini  dell'inserimento  del   responsabile   dell'organismo
nominato alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi
di cui all'articolo 42, comma  1,  entro  il  termine  di  nove  mesi
dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   attestano   al
responsabile del registro: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b)  il  conseguimento  della  laurea  triennale   o   l'eventuale
conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1; 
    c)  il  conseguimento  della  qualifica  di  mediatore  in   data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo
e' iscritto a un ordine o collegio  professionale,  l'organismo,  nel
termine indicato dal predetto  comma,  attesta  al  responsabile  del
registro: 
    a) i requisiti previsti dall'articolo 4; 
    b)  il  conseguimento  della  qualifica  di  mediatore  in   data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23,
comma 1, o della laurea triennale. 
  3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha
conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui
al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento  di
tale qualifica in conformita' all'articolo 23. 
  4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5,  per  il  mantenimento
del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3,
parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro
della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 4 e trasmettono  al  responsabile  del  registro,
entro il termine di cui al comma 1,  il  curriculum  nel  quale  sono
evidenziati i titoli e  l'esperienza  che  giustificano  i  requisiti
della chiara fama e dell'esperienza  pratica  e  professionale  nelle
materie  previste  dall'articolo  16-bis,  comma   2,   del   decreto
legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e
dello svolgimento delle esperienze. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per l'articolo 17 del citato decreto ministeriale  18
          ottobre 2010, n. 180, si veda nelle note all'articolo 42. 
              - Per l'articolo 16-bis del citato decreto  legislativo
          4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.