Art. 43 Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico 1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1; c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo e' iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto; c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale. 3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformita' all'articolo 23. 4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.
Note all'art. 43: - Per l'articolo 17 del citato decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, si veda nelle note all'articolo 42. - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.