Art. 48 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.