Art. 9 
 
          Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale 
                        per gli organismi ADR 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi
ADR il  richiedente  attesta,  oltre  ai  requisiti  di  onorabilita'
previsti dall'articolo 4: 
    a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del  legale
rappresentante, le informazioni di contatto e  l'indirizzo  del  sito
web; 
    b)  la  previsione  nell'atto  costitutivo,  per  gli   organismi
privati, che l'organismo e'  stato  costituito  con  una  durata  non
inferiore a cinque anni; 
    c)  l'impegno  a  svolgere  procedure  di   mediazione   per   la
risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevede
l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice  del
consumo,  delle  controversie,  nazionali  e  transfrontaliere,   tra
consumatori  e  professionisti  residenti  e  stabiliti   nell'Unione
europea,  nell'ambito  delle  quali  l'organismo  ADR   propone   una
soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare  una  soluzione
amichevole; 
    d) la fissazione della sede legale o  la  disponibilita'  di  una
sede operativa nel territorio della Repubblica italiana; 
    e)  la  disponibilita',  nella  sede  legale  e  nelle  eventuali
ulteriori sedi operative, di  appositi  locali  individuati  mediante
planimetria catastale, destinati  allo  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla fornitura del  servizio  e  adeguati  allo  svolgimento
delle procedure di cui alla lettera c); 
    f) la  struttura  organizzativa  dell'organismo  e  le  fonti  di
finanziamento; 
    g) le generalita' e  il  curriculum  di  ciascuno  dei  mediatori
inseriti negli elenchi di  cui  all'articolo  3,  commi  6  e  7,  le
certificazioni  linguistiche  da  ciascuno  conseguite  e   la   loro
retribuzione,  nonche',  per  ciascun  mediatore,  il  possesso   dei
requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun  mediatore
di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo; 
    h) il proprio regolamento di  procedura  contenente  l'impegno  a
svolgere  le  procedure  di  cui  alla  lettera   c)   nel   rispetto
dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del  consumo,  e  ad
applicare le indennita' dovute per il servizio prestato  secondo  gli
indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies,  comma  2,  del
Codice del consumo; 
    i) la durata media delle procedure e  il  rispetto  dell'articolo
141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo; 
    l) la lingua o le lingue in  cui  possono  essere  presentate  le
domande e con cui possono essere svolte  le  procedure  di  cui  alla
lettera c); 
    m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR; 
    n) i motivi  per  i  quali  l'organismo  ADR  puo'  rifiutare  il
trattamento   di   una   determinata   controversia   nel    rispetto
dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo; 
    o) l'impegno a garantire il rispetto,  per  i  propri  mediatori,
dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo,  del  Codice
del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo  collegiale,  a
garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del
predetto articolo. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   141-bis   e
          141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005,
          n. 206: 
                «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e  requisiti  degli
          organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo  agli  organismi  ADR
          di: 
                  a) mantenere un sito web  aggiornato  che  fornisca
          alle parti un facile accesso alle informazioni  concernenti
          il funzionamento della procedura  ADR  e  che  consenta  ai
          consumatori di presentare la domanda e la documentazione di
          supporto necessaria in via telematica; 
                  b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta
          delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un
          supporto durevole, cosi' come  definito  dall'articolo  45,
          comma 1, lettera l); 
                  c) consentire al consumatore la  possibilita',  ove
          applicabile, di presentare la domanda  anche  in  modalita'
          diverse da quella telematica; 
                  d) consentire lo scambio  di  informazioni  tra  le
          parti per via elettronica o, se applicabile,  attraverso  i
          servizi postali; 
                  e) accettare  sia  le  controversie  nazionali  sia
          quelle transfrontaliere, comprese le  controversie  oggetto
          del regolamento  (UE)  n.  524/2013,  anche  attraverso  il
          ricorso a reti di organismi ADR; 
                  f) adottare i provvedimenti necessari  a  garantire
          che il trattamento dei dati personali avvenga nel  rispetto
          delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, e successive modificazioni. 
                2.  Gli  organismi  ADR  possono,  salve  le  diverse
          prescrizioni contenute in altre  norme  applicabili  ovvero
          nelle  deliberazioni  delle  autorita'  di  regolazione  di
          settore,  mantenere  e  introdurre  norme  procedurali  che
          consentano  loro  di  rifiutare  il  trattamento   di   una
          determinata controversia per i seguenti motivi: 
                  a) il consumatore non ha tentato di  contattare  il
          professionista interessato per discutere il proprio reclamo
          ne' cercato, come primo passo, di  risolvere  la  questione
          direttamente con il professionista; 
                  b) la controversia e' futile o temeraria; 
                  c) la controversia e' in corso di esame o  e'  gia'
          stata esaminata da un altro organismo ADR o  da  un  organo
          giurisdizionale; 
                  d) il valore  della  controversia  e'  inferiore  o
          superiore a una soglia monetaria prestabilita a un  livello
          tale da non nuocere in modo significativo  all'accesso  del
          consumatore al trattamento dei reclami; 
                  e) il consumatore  non  ha  presentato  la  domanda
          all'organismo ADR entro un limite  di  tempo  prestabilito,
          che non deve essere inferiore a un anno dalla data  in  cui
          il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; 
                  f) il trattamento di questo  tipo  di  controversia
          rischierebbe  di  nuocere  significativamente  all'efficace
          funzionamento dell'organismo ADR. 
                3.  Qualora,   conformemente   alle   proprie   norme
          procedurali, un organismo ADR non e' in grado  di  prendere
          in  considerazione  una  controversia  che  gli  e'   stata
          presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti
          una spiegazione motivata delle ragioni della sua  decisione
          di non prendere in  considerazione  la  controversia  entro
          ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda.
          Tali  norme  procedurali  non  devono   nuocere   in   modo
          significativo all'accesso da  parte  dei  consumatori  alle
          procedure   ADR,   compreso   in   caso   di   controversie
          transfrontaliere. 
                4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e
          garantire che le persone fisiche da essi  incaricate  della
          risoluzione delle controversie siano: 
                  a) in possesso delle conoscenze e delle  competenze
          in materia di risoluzione alternativa  o  giudiziale  delle
          controversie  dei  consumatori,  inclusa  una  comprensione
          generale del diritto provvedendo, se del  caso,  alla  loro
          formazione; 
                  b) nominate per un incarico di durata sufficiente a
          garantire l'indipendenza dell'attivita'  da  svolgere,  non
          potendo essere sostituito o  revocato  nell'incarico  senza
          una giusta causa; 
                  c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra
          delle parti o dei loro rappresentanti; 
                  d) retribuite  indipendentemente  dall'esito  della
          procedura. 
                5. E' fatto altresi'  obbligo  alle  persone  fisiche
          incaricate  della  risoluzione   delle   controversie,   di
          comunicare  tempestivamente  all'organismo  ADR  tutte   le
          circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR,  idonee
          ad incidere  sulla  loro  indipendenza  e  imparzialita'  o
          capaci di generare  conflitti  di  interessi  con  l'una  o
          l'altra delle parti della controversia che sono chiamate  a
          risolvere.  In  tale  ipotesi,  se  le   parti   non   sono
          soddisfatte delle prestazioni  o  del  funzionamento  della
          procedura medesima, l'organismo ADR deve: 
                  a)  sostituire  la  persona   fisica   interessata,
          affidando  la  conduzione  della  procedura  ADR  ad  altra
          persona fisica; o in mancanza 
                  b) garantire che la persona fisica  interessata  si
          astenga dal condurre la  procedura  ADR  e,  se  possibile,
          proporre alle parti di presentare  la  controversia  ad  un
          altro organismo ADR competente a trattare la  controversia;
          o in mancanza 
                  c) consentire alla persona  fisica  interessata  di
          continuare a condurre la procedura solo se le  parti,  dopo
          essere state informate delle circostanze e del loro diritto
          di opporsi, non hanno sollevato obiezioni. 
                6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in
          qualsiasi  momento  dalla  procedura  ADR,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a). 
                7.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma   5,   qualora
          l'organismo ADR sia costituito da una sola persona  fisica,
          si applicano unicamente le lettere b)  e  c)  del  medesimo
          comma. 
                8.  Qualora  le  persone  fisiche  incaricate   della
          procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente  da
          un'organizzazione professionale  o  da  un'associazione  di
          imprese di cui il professionista e' membro,  e'  assicurato
          che, oltre  ai  requisiti  del  presente  titolo  e  quelli
          generali di cui ai  commi  4  e  9,  esse  abbiano  a  loro
          disposizione risorse di bilancio distinte  e  apposite  che
          siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il  presente
          comma non si applica qualora le persone fisiche interessate
          facciano parte di un organismo collegiale  composto  da  un
          numero   uguale   di   rappresentanti   dell'organizzazione
          professionale e dell'associazione di imprese  da  cui  sono
          assunte o retribuite e  di  una  o  piu'  associazioni  dei
          consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 
                9. E' fatto obbligo agli  organismi  ADR  in  cui  le
          persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle
          controversie  fanno  parte  di  un  organismo   collegiale,
          disporre che il collegio sia composto da un  numero  uguale
          di rappresentanti degli  interessi  dei  consumatori  e  di
          rappresentanti degli interessi dei professionisti. 
                10. Se gli  organismi  ADR,  ai  fini  del  comma  4,
          lettera  a),  del  presente   articolo,   provvedono   alla
          formazione   delle   persone   fisiche   incaricate   della
          risoluzione   extragiudiziale   delle   controversie,    le
          autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di
          formazione istituiti  dagli  organismi  ADR  in  base  alle
          informazioni  comunicate  loro   ai   sensi   dell'articolo
          141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di  formazione
          possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse  autorita'
          competenti, di cui all'articolo 141-octies.  Restano  ferme
          le disposizioni in materia di formazione dei  mediatori  di
          cui ai commi 4-bis, 5 e  6  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28.» 
                «Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia,  equita'  e
          liberta').  - 1. E' fatto obbligo agli  organismi  ADR,  di
          rendere disponibili al  pubblico  sui  loro  siti  web,  su
          supporto  durevole  su  richiesta  e  in  qualsiasi   altra
          modalita' funzionale al perseguimento  delle  finalita'  di
          trasparenza, efficacia, equita'  e  liberta',  informazioni
          chiare e facilmente comprensibili riguardanti: 
                  a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale  e
          quello di posta elettronica; 
                  b)  il  proprio  inserimento  nell'elenco  di   cui
          all'articolo 141-decies, secondo comma; 
                  c) le persone fisiche  incaricate  della  procedura
          ADR, i criteri seguiti per  il  conferimento  dell'incarico
          nonche' per la loro successiva designazione e la durata del
          loro incarico; 
                  d) la competenza, l'imparzialita' e  l'indipendenza
          delle  persone  fisiche  incaricate  della  procedura   ADR
          qualora  siano  assunte  o  retribuite  esclusivamente  dal
          professionista; 
                  e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR
          che   agevolano   la   risoluzione    delle    controversie
          transfrontaliere; 
                  f) il settore  di  competenza  specifica,  incluso,
          eventualmente, il limite di valore di competenza; 
                  g)  le  norme  che  disciplinano  la  procedura  di
          risoluzione stragiudiziale della controversia per la  quale
          l'organismo di ADR e' stato iscritto e  i  motivi  per  cui
          l'organismo ADR puo' rifiutare di trattare una  determinata
          controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2; 
                  h) le lingue nelle quali possono essere  presentati
          i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la
          procedura ADR; 
                  i) se l'organismo ADR risolve  le  controversie  in
          base a disposizioni giuridiche, considerazioni di  equita',
          codici di condotta o altri tipi di regole; 
                  l) eventuali attivita' che le parti sono  tenute  a
          rispettare prima di avviare la procedura  ADR,  incluso  il
          tentativo  di  risoluzione  della   controversia   mediante
          negoziazione diretta con il professionista; 
                  m) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi
          dalla procedura; 
                  n)  gli  eventuali  costi  che  le  parti  dovranno
          sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese
          al termine della procedura; 
                  o) la durata media della procedura ADR; 
                  p) l'effetto giuridico dell'esito  della  procedura
          ADR; 
                  q) l'esecutivita' della  decisione  ADR,  nei  casi
          eventualmente previsti dalle norme vigenti. 
                2. E' fatto obbligo agli  organismi  ADR  di  rendere
          disponibili al pubblico sui loro siti web, su  un  supporto
          durevole su richiesta e in altra  modalita'  funzionale  al
          perseguimento delle finalita' di trasparenza, le  relazioni
          annuali d'attivita'. Tali relazioni, con  riferimento  alle
          controversie sia  nazionali  che  transfrontaliere,  devono
          comprendere le seguenti informazioni: 
                  a)  numero  di  reclami  ricevuti  e  tipologie  di
          controversie cui si riferiscono; 
                  b) eventuali  cause  sistematiche  o  significative
          generatrici   delle   controversie   tra   consumatori    e
          professionisti;   tali    informazioni    possono    essere
          accompagnate, se del caso,  da  raccomandazioni  idonee  ad
          evitare o risolvere problematiche  analoghe  in  futuro,  a
          migliorare le norme dei professionisti e  ad  agevolare  lo
          scambio di informazioni e di migliori prassi; 
                  c) la percentuale di controversie  che  l'organismo
          ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale  dei
          tipi di motivo per i rifiuti di cui  all'articolo  141-bis,
          comma 2; 
                  d) nel  caso  di  procedure  di  cui  dell'articolo
          141-ter, le  quote  percentuali  di  soluzioni  proposte  a
          favore del consumatore e a favore del professionista, e  di
          controversie risolte con una composizione amichevole; 
                  e)  la  quota  percentuale  delle   procedure   ADR
          interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione; 
                  f) il tempo medio  necessario  per  la  risoluzione
          delle controversie; 
                  g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti
          delle procedure ADR; 
                  h)  l'eventuale  cooperazione  con  organismi   ADR
          all'interno di reti  di  organismi  ADR  che  agevolano  la
          risoluzione delle controversie transfrontaliere. 
                3. Le procedure ADR  devono  rispettare  le  seguenti
          prescrizioni: 
                  a)  essere  disponibili  e  facilmente  accessibili
          online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla
          loro ubicazione; 
                  b) consentire la partecipazione  alle  parti  senza
          obbligo di assistenza legale;  e'  fatto  sempre  salvo  il
          diritto delle parti di ricorrere al parere di  un  soggetto
          indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi
          in qualsiasi fase della procedura; 
                  c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per
          i consumatori; 
                  d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda  da'
          alle  parti  comunicazione   dell'avvio   della   procedura
          relativa alla controversia non appena riceve  il  fascicolo
          completo della domanda; 
                  e) concludersi entro il termine di  novanta  giorni
          dalla data di  ricevimento  del  fascicolo  completo  della
          domanda  da  parte   dell'organismo   ADR;   in   caso   di
          controversie  particolarmente  complesse,  l'organismo  ADR
          puo', a sua discrezione, prorogare il  termine  fino  a  un
          massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate
          di tale proroga e del nuovo termine  di  conclusione  della
          procedura. 
                4.  Nell'ambito  delle  procedure  ADR  deve   essere
          garantito altresi' che: 
                  a) le  parti  abbiano  la  possibilita',  entro  un
          periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione,
          di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove,
          i documenti e i fatti presentati  dall'altra  parte,  salvo
          che la parte non  abbia  espressamente  richiesto  che  gli
          stessi   debbano   restare    riservati,    le    eventuali
          dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da  esperti  e
          di poter esprimere osservazioni in merito; 
                  b) le parti siano informate del fatto che non  sono
          obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma
          possono  chiedere   un   parere   indipendente   o   essere
          rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase  della
          procedura; 
                  c)  alle  parti  sia   notificato   l'esito   della
          procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia
          data comunicazione dei motivi sui quali e' fondato. 
                5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la
          controversia proponendo una soluzione,  gli  organismi  ADR
          garantiscono che: 
                  a) le parti abbiano la  possibilita'  di  ritirarsi
          dalla  procedura  in  qualsiasi  momento.  Le  parti   sono
          informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura.
          Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del professionista di
          aderire alle procedure ADR, la facolta' di ritirarsi  dalla
          procedura spetta esclusivamente al consumatore; 
                  b) le parti, prima di accettare o meno  o  di  dare
          seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto
          che: 
                    1) hanno la scelta  se  accettare  o  seguire  la
          soluzione proposta o meno; 
                    2) la partecipazione alla procedura non  preclude
          la possibilita' di chiedere un risarcimento  attraverso  un
          normale procedimento giudiziario; 
                    3) la soluzione proposta potrebbe essere  diversa
          dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione
          di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche; 
                  c) le parti, prima di accettare o meno  o  di  dare
          seguito  a  una   soluzione   proposta,   siano   informate
          dell'effetto giuridico che da cio' consegue; 
                  d) le parti,  prima  di  accogliere  una  soluzione
          proposta  o  acconsentire  a  una   soluzione   amichevole,
          dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.». 
                  - Per  l'articolo  141-octies  del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si  veda  nelle  note
          alle premesse.