(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  12
  SETTEMBRE 2023, N. 121 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: «in causa  C-644/2018»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «nella  causa  C-644/18»,  le  parole:  «in   causa
C-573/2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella  causa  C-573/19»,
le parole: «entro sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro
dodici  mesi»  e  le  parole:  «della  presente  disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
      al comma 2: 
        il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Nelle  more
dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre  la
limitazione strutturale  della  circolazione  stradale,  nel  periodo
compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il  31  marzo  dell'anno
successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di  categoria
N1,  N2  e  N3  ad  alimentazione  diesel  di  categoria  "Euro   5",
esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; 
        al secondo periodo, dopo le  parole:  «,  si  indicano»  sono
inserite le seguenti: «e si motivano» e  dopo  le  parole:  «relative
deroghe» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che le  regioni
escludono dalle limitazioni previste dal  presente  comma  i  veicoli
ricadenti nelle categorie  esplicitamente  esentate  dai  divieti  di
circolazione di cui ai decreti adottati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285»; 
        al terzo periodo, le parole:  «zone  presso  le  quali»  sono
sostituite dalle seguenti: «zone nelle quali» e la parola:  «NO2»  e'
sostituita dalla seguente: «NO2 »; 
        al quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» e'  inserita
la seguente: «strutturale», le parole: «diesel,  di  categoria  "Euro
5"» sono sostituite dalle seguenti: «diesel di categoria "Euro 5"»  e
le parole: «piani della qualita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«piani di qualita'»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono  esentare  dalle
limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli  commerciali
di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3"  monofuel
o  bifuel  alimentati  con  i  carburanti   alternativi   individuati
nell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257. 
        2-ter. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la circolazione sul  territorio  nazionale  dei  veicoli
storici  di  cui  all'articolo  60  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di  cui  al  primo
periodo  sono  individuate  in   particolare   adeguate   percorrenze
chilometriche nonche' le modalita' di accesso di  tali  veicoli  alle
aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al  comma  2
del presente articolo»; 
      al comma 3, le parole: «provvedono all'attuazione del  presente
provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «vi provvedono» ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Sviluppo  del  turismo  di  prossimita',  all'aria
aperta  ed  ecosostenibile   per   l'abbattimento   delle   emissioni
atmosferiche). - 1. Al fine di incentivare il turismo di  prossimita'
e  all'aria  aperta,  che  consente   di   abbattere   le   emissioni
atmosferiche  riducendo  i  lunghi   spostamenti   e   favorendo   la
preservazione  degli  ecosistemi  locali,  secondo  le  strategie  di
accelerazione della transizione ecologica  e  di  abbattimento  delle
emissioni  atmosferiche  che  possono   scaturire   dalle   attivita'
turistiche, nello stato di previsione del Ministero  del  turismo  e'
istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro  per  l'anno
2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni,
volti alla creazione e alla riqualificazione di  aree  attrezzate  di
sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione  del  turismo
all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del
Ministero del turismo. Gli interventi  finanziati,  identificati  dal
Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma  e  sono  monitorati  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per
l'anno 2023, si provvede: 
        a)  quanto  a  euro   29.870.000,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale,
di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234; 
        b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo. 
      3. Al fine di ulteriormente favorire la  transizione  ecologica
nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo
le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono
scaturire   dalle   attivita'   turistiche,   il   Fondo    istituito
dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e'
ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni. 
      4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per
l'anno 2023, si provvede: 
        a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo; 
        b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di parte  corrente,  di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
      Art.  1-ter  (Misure  in  materia  di  riduzione   dell'impatto
ambientale del trasporto merci su  gomma  tramite  potenziamento  del
trasporto aereo). - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi  nazionali
ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in
coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a
ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento  di
implementazione del traffico merci dell'aeroporto di  Malpensa,  come
individuato nello strumento di  pianificazione  degli  interventi  di
adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale
per  l'aviazione  civile  in  data  30  giugno  2020   al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica ai  fini  dell'istanza  di
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto  opera  strategica
di preminente interesse nazionale con caratteri di  indifferibilita',
urgenza e pubblica utilita'. 
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla  realizzazione
dell'intervento di cui al comma 1,  le  amministrazioni  e  gli  enti
competenti,  previa  ricognizione  dei  provvedimenti   adottati   in
relazione al medesimo  intervento,  provvedono  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  a  una  nuova  valutazione  ai
sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
delle   determinazioni   adottate,   ponderandole   alla   luce   del
riconoscimento del carattere strategico  e  di  preminente  interesse
nazionale dell'intervento di cui al comma 1. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».