Art. 10 Ufficiale inquirente 1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti: a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianita' assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilita', svolge le funzioni di ufficiale inquirente: 1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva; 2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilita' dell'ufficiale di cui al numero 1); b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito. 2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza puo' svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianita' di grado. 3. Si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1380 (Composizione delle commissioni di disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale. 2. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa. 3. Non possono far parte della commissione di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di Segretario generale, Direttore nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.».