Art. 10 
 
                        Ufficiale inquirente 
 
  1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente,  per  i  procedimenti
disciplinari di stato nei confronti: 
    a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un
ufficiale in servizio permanente  della  Guardia  di  finanza  almeno
parigrado, con anzianita' assoluta o relativa superiore. In  caso  di
indisponibilita', svolge le funzioni di ufficiale inquirente: 
      1) un ufficiale generale della Guardia di finanza  appartenente
all'ausiliaria o alla riserva; 
      2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle  Forze
armate, in caso di indisponibilita' dell'ufficiale di cui  al  numero
1); 
    b) di militari diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),  un
ufficiale in servizio permanente della Guardia di  finanza  di  grado
non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito. 
  2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza puo'  svolgere
l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo
d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianita'  di
grado. 
  3. Si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo
1380, comma 3, del codice. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1380  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  1380  (Composizione   delle   commissioni   di
          disciplina). - 1. La commissione di disciplina  e'  formata
          di volta in volta, in  relazione  al  grado  rivestito  dal
          giudicando,  dall'autorita'  che  ha  disposto  l'inchiesta
          formale. 
                2.  Quando  l'inchiesta  formale  e'   disposta   dal
          Ministro della difesa,  la  commissione  di  disciplina  e'
          formata   da   uno   dei   comandanti   militari   indicati
          dall'articolo 1378, designato dal Ministro  stesso;  se  il
          giudicando  e'  ufficiale  generale   o   colonnello   alla
          composizione della commissione provvede il  Ministro  della
          difesa. 
                3.  Non  possono  far  parte  della  commissione   di
          disciplina: 
                  a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari
          di Stato in carica; 
                  b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e
          i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli  ufficiali
          generali o ammiragli  addetti  allo  Stato  maggiore  della
          difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare, il  Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
                  c) gli  ufficiali  addetti  alla  Presidenza  della
          Repubblica; 
                  d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero
          della difesa in qualita' di Segretario generale,  Direttore
          nazionale degli  armamenti,  Direttore  generale,  Capo  di
          Gabinetto,  e  gli  ufficiali  addetti  al  Gabinetto   del
          Ministro   o   alle   segreterie   del   Ministro   e   dei
          Sottosegretari di  Stato  o  alle  dirette  dipendenze  dei
          Segretari generali; 
                  e) i militari frequentatori dei  corsi  presso  gli
          istituti militari; 
                  f) i parenti e gli affini tra loro  sino  al  terzo
          grado incluso; 
                  g) l'offeso o il danneggiato e i parenti  o  affini
          del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino  al  quarto
          grado incluso; 
                  h) i superiori gerarchici alle  cui  dipendenze  il
          militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti
          che hanno determinato il procedimento disciplinare, o  alle
          cui  dipendenze  il  giudicando  si  trova  alla  data   di
          convocazione della commissione di  disciplina,  se  non  si
          tratta   di   generale   di   corpo   d'armata   e    gradi
          corrispondenti; 
                  i)  l'ufficiale  che  ha  presentato   rapporti   o
          eseguito  indagini  sui  fatti  che  hanno  determinato  il
          procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato  parere
          in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti  allo
          stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; 
                  l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno  avuto
          parte in un precedente giudizio  penale  o  commissione  di
          disciplina per lo stesso fatto ovvero  sono  stati  sentiti
          come  testimoni  nella  questione   disciplinare   di   cui
          trattasi; 
                  m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a
          procedimento disciplinare di stato.».