Art. 11 
 
                              Inquisito 
 
  1. L'inquisito: 
    a) ai sensi dell'articolo 1370 del codice,  e'  assistito  da  un
difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche',  eventualmente  e  a  sue
spese, da un avvocato del libero foro; 
    b)  in  qualunque  fase  del  procedimento   disciplinare,   puo'
rinunciare espressamente  a  essere  assistito  da  un  difensore  di
fiducia. In tale caso, l'ufficiale inquirente  designa  un  difensore
d'ufficio; 
    c)  puo'  prendere  visione  degli  atti  dell'inchiesta,  trarne
appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale; 
    d)  puo'  presentare   memorie   difensive,   controdeduzioni   o
documenti; 
    e) puo' chiedere  la  produzione  di  atti  o  fare  istanza  per
l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i  punti
sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze; 
    f)   puo'   rinunciare    espressamente    a    partecipare    al
contraddittorio; 
    g)   puo'   richiedere   la   sospensione   o   il   differimento
dell'inchiesta per legittimo impedimento. 
  2.  Le  istanze  dell'inquisito  all'ufficiale  inquirente   e   le
comunicazioni dell'ufficiale  inquirente  all'inquisito  o  ad  altre
persone  chiamate  a  fornire  informazioni  o   testimonianze   sono
effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1370  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di
          difesa). - 1. Nessuna  sanzione  disciplinare  puo'  essere
          inflitta senza contestazione degli  addebiti  e  senza  che
          sono state acquisite e vagliate le giustificazioni  addotte
          dal militare interessato. 
                2. Il militare inquisito e' assistito da un difensore
          da  lui  scelto  fra  militari  in  servizio,   anche   non
          appartenenti al medesimo ente o Forza  armata  nella  quale
          egli presta servizio o, in mancanza,  designato  d'ufficio.
          Il difensore designato d'ufficio non puo' rifiutarsi  salvo
          sussista un legittimo impedimento.  Un  militare  non  puo'
          esercitare l'ufficio di difensore  piu'  di  sei  volte  in
          dodici mesi. 
                3. Il difensore: 
                  a) non puo' essere di grado superiore a quello  del
          presidente della commissione; 
                  b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni  di
          cui all'articolo 1380, comma 3; 
                  c) e' vincolato al segreto  d'ufficio  e  non  deve
          accettare alcun compenso per l'attivita' svolta; 
                  d) non e' dispensato dai suoi normali  obblighi  di
          servizio,   salvo   che    per    il    tempo    necessario
          all'espletamento del mandato; 
                  e) non puo' essere punito per fatti  che  rientrano
          nell'espletamento del mandato; 
                  f) e'  ammesso  a  intervenire  alle  sedute  della
          commissione di  disciplina  anche  se  l'incolpato  non  si
          presenta  alla  seduta,   ne'   fa   constare   di   essere
          legittimamente impedito. 
                3-bis. Nei  procedimenti  disciplinari  di  stato  il
          militare inquisito, in aggiunta  al  difensore  di  cui  ai
          commi 2 e 3, puo' farsi assistere, a sue spese, anche da un
          avvocato del libero foro. 
                4.  Successivamente  alla  nomina  del  difensore  le
          comunicazioni   d'ufficio   possono    essere    effettuate
          indifferentemente all'inquisito o al suo difensore. 
                5.   Il   militare   inquisito   puo'   chiedere   il
          differimento    dello    svolgimento    del    procedimento
          disciplinare  solo  se  sussiste  un  effettivo   legittimo
          impedimento. Se la richiesta di differimento  e'  dovuta  a
          ragioni di salute: 
                  a) l'impedimento  addotto  deve  consistere,  sulla
          scorta  di  specifica  certificazione  sanitaria,  in   una
          infermita' tale da rendere impossibile la partecipazione al
          procedimento disciplinare; 
                  b) l'autorita'  disciplinare  puo'  recarsi  presso
          l'inquisito per svolgere il procedimento  disciplinare,  se
          tale  evenienza  non   e'   espressamente   esclusa   dalla
          commissione   medica   ospedaliera   incaricata   di   tale
          accertamento. 
                6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  non  si
          applicano ai procedimenti disciplinari di corpo  instaurati
          per l'applicazione di una sanzione diversa  dalla  consegna
          di rigore.».