Art. 12 Difensore 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il difensore: a) e' militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova piu' in alcuna delle citate posizioni di stato, e' sostituito dall'ufficiale inquirente con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b); b) puo' essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza; c) non puo' avere un grado superiore a quello dell'ufficiale inquirente, ferma restando la facolta', da parte dell'inquisito, di sostituirlo nell'ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non puo' avere un grado superiore al presidente della commissione; d) comunica all'ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice; e) ha le stesse facolta' riconosciute all'inquisito dall'articolo 11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f). 2. Il difensore d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico, salvo i casi di legittimo impedimento. 3. Nei casi di sostituzione e' fatta salva l'attivita' esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall'ultimo degli atti svolti con l'assistenza dello stesso.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.