Art. 12 
 
                              Difensore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il
difensore: 
    a) e' militare in  servizio  permanente  effettivo,  in  servizio
permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in
congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio.  Se  il
difensore, successivamente alla nomina, non si trova piu'  in  alcuna
delle  citate  posizioni  di  stato,  e'  sostituito   dall'ufficiale
inquirente con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1,  lettera
b); 
    b) puo' essere scelto anche fra militari  non  appartenenti  alla
Guardia di finanza; 
    c) non puo' avere un  grado  superiore  a  quello  dell'ufficiale
inquirente, ferma restando la facolta', da parte  dell'inquisito,  di
sostituirlo  nell'ipotesi  di   deferimento   alla   commissione   di
disciplina. In tale ipotesi, il difensore non  puo'  avere  un  grado
superiore al presidente della commissione; 
    d) comunica all'ufficiale inquirente,  a  seguito  della  nomina,
l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 1380,
comma 3, del codice; 
    e) ha le stesse facolta' riconosciute all'inquisito dall'articolo
11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f). 
  2. Il difensore d'ufficio non puo' rifiutare  l'incarico,  salvo  i
casi di legittimo impedimento. 
  3. Nei casi di sostituzione e' fatta salva l'attivita' esperita dal
difensore sostituito e il  procedimento  prosegue  dall'ultimo  degli
atti svolti con l'assistenza dello stesso. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.