Art. 13 
 
              Sostituzioni in caso di incompatibilita' 
 
  1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato  risulta
incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e  1380,
comma  3,  del  codice,  e'  sostituito  con  la  procedura  di   cui
all'articolo 15, comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono
annullati  in  autotutela  e  successivamente  rinnovati   ai   sensi
dell'articolo 1373 del codice. 
  2. L'ufficiale  inquirente  che  durante  lo  svolgimento  del  suo
incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai
sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, e' sostituito ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono  annullati
in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373
del codice. 
  3. Nei casi di cui  ai  commi  1  e  2,  se  l'incompatibilita'  e'
sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma  sono  salvi  gli  atti
sino ad allora compiuti. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. 
              - Per il testo dell'art. 1373 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 7.