Art. 13 Sostituzioni in caso di incompatibilita' 1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, e' sostituito con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice. 2. L'ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, e' sostituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l'incompatibilita' e' sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 7.