Art. 14 
 
                    Avvio dell'inchiesta formale 
 
  1.  L'Autorita'  di  cui   all'articolo   9   ordina   l'esecuzione
dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine
scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica
i fatti dei quali l'inquisito e' chiamato a  rispondere,  il  termine
per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi
alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non
superiore a cinquantacinque  giorni  dalla  data  di  notifica  della
contestazione degli addebiti. 
  2. L'ufficiale inquirente: 
    a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta  formale  e  dei
relativi   allegati,    comunicando    l'assenza    di    cause    di
incompatibilita'. In caso di accertata incompatibilita', rimette  gli
atti all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; 
    b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento  fino
al termine dell'inchiesta formale; 
    c) notifica all'inquisito la  contestazione  degli  addebiti  che
hanno determinato l'inchiesta formale a suo  carico,  come  descritti
sull'ordine di inchiesta formale, entro  il  termine  perentorio  ivi
indicato. 
  3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: 
    a) invita  l'inquisito  a  scegliere,  entro  cinque  giorni,  un
difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne e' designato uno
d'ufficio e che, in aggiunta, ha facolta' di farsi assistere,  a  sue
spese, anche da un avvocato del libero foro; 
    b) avverte  l'inquisito  che,  successivamente  alla  nomina  del
difensore, il procedimento disciplinare puo' proseguire anche in  sua
assenza e che le comunicazioni ricevute dal  difensore  si  intendono
effettuate anche all'inquisito; 
    c) fissa una data per la visione degli atti; 
    d) informa l'inquisito che, entro  dieci  giorni  dalla  messa  a
disposizione degli atti, puo' presentare giustificazioni, documenti o
chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini  o
per  l'esame  di  persone,  indicando  i  punti  sui  quali   ritiene
necessarie  investigazioni   o   testimonianze.   A   tali   facolta'
l'inquisito puo' rinunciare con dichiarazione scritta; 
    e) avvisa l'inquisito che l'attivita' svolta e gli atti  raccolti
sono  compendiati  nella  relazione  riepilogativa  e  che  eventuali
controdeduzioni alla stessa possono essere  presentate,  entro  dieci
giorni,  direttamente  all'Autorita'  che  ha  ordinato   l'inchiesta
formale.