Art. 14 Avvio dell'inchiesta formale 1. L'Autorita' di cui all'articolo 9 ordina l'esecuzione dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito e' chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti. 2. L'ufficiale inquirente: a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l'assenza di cause di incompatibilita'. In caso di accertata incompatibilita', rimette gli atti all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento fino al termine dell'inchiesta formale; c) notifica all'inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l'inchiesta formale a suo carico, come descritti sull'ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato. 3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: a) invita l'inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne e' designato uno d'ufficio e che, in aggiunta, ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; b) avverte l'inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare puo' proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all'inquisito; c) fissa una data per la visione degli atti; d) informa l'inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, puo' presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facolta' l'inquisito puo' rinunciare con dichiarazione scritta; e) avvisa l'inquisito che l'attivita' svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta formale.