Art. 15 Svolgimento dell'inchiesta formale 1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all'accettazione dell'incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d'ufficio; b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all'inquisito nel caso di designazione di un difensore d'ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita'. Se rileva la presenza di cause di incompatibilita' non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilita' all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio; c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale con cui si informa altresi' l'interessato delle prerogative di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d); d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta; e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie; f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo espressa rinuncia, puo' presentare, entro dieci giorni, memorie difensive. 2. L'inquisito puo' essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Di tale attivita' e' redatto apposito verbale. 3. L'ufficiale inquirente prosegue l'inchiesta formale senza la partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza non e' giustificata da un legittimo impedimento. 4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessita' o difficolta', l'ufficiale inquirente, dandone comunicazione all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la propria attivita' per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.