Art. 15 
 
                 Svolgimento dell'inchiesta formale 
 
  1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente: 
    a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa  al  difensore
di fiducia scelto unitamente all'accettazione  dell'incarico  ovvero,
in mancanza, ne designa uno d'ufficio; 
    b) formalizza la nomina del  difensore,  comunica  il  nominativo
all'inquisito nel caso di designazione  di  un  difensore  d'ufficio,
acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di  incompatibilita'.
Se rileva la presenza di cause di incompatibilita' non dichiarate dal
difensore, provvede alla  sua  sostituzione,  dando  la  possibilita'
all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel  termine
di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio; 
    c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso
modalita' telematiche o  digitali,  dandogli  facolta'  di  prenderne
visione e di estrarne copia. La messa  a  disposizione  e'  attestata
mediante verbale con cui  si  informa  altresi'  l'interessato  delle
prerogative di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d); 
    d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli  accertamenti
che reputa necessari e opportuni ai fini  della  chiarificazione  dei
fatti oggetto dell'inchiesta; 
    e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi  che  lo
hanno indotto a non accogliere, in  tutto  o  in  parte,  le  istanze
istruttorie; 
    f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale  mette  gli
atti  a  disposizione  dell'inquisito,  anche  attraverso   modalita'
telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione  e  di
estrarne  copia.  La  messa  a  disposizione  e'  attestata  mediante
verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo  espressa  rinuncia,
puo' presentare, entro dieci giorni, memorie difensive. 
  2.  L'inquisito  puo'  essere  sentito,  anche  su  sua  richiesta,
relativamente ai fatti di  cui  all'addebito  disciplinare.  Di  tale
attivita' e' redatto apposito verbale. 
  3. L'ufficiale inquirente prosegue  l'inchiesta  formale  senza  la
partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza  non
e' giustificata da un legittimo impedimento. 
  4. In casi eccezionali, connotati  da  particolare  complessita'  o
difficolta',   l'ufficiale    inquirente,    dandone    comunicazione
all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la  propria
attivita' per il  tempo  strettamente  necessario  a  concludere  gli
accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla
data di notifica della contestazione degli addebiti.