Art. 16 
 
                 Conclusione dell'inchiesta formale 
 
  1. Terminati gli adempimenti di cui  all'articolo  15,  l'ufficiale
inquirente: 
    a) chiude l'istruttoria  e  redige  la  relazione  riepilogativa,
nella quale sono indicati: 
      1) gli elementi  che  hanno  portato  all'avvio  dell'inchiesta
formale; 
      2)  una  sintesi  delle  attivita'  svolte,   come   risultanti
dall'indice degli atti; 
      3) le  conclusioni  motivate  circa  la  fondatezza,  totale  o
parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti; 
    b)  notifica  all'inquisito   o   al   difensore   la   relazione
riepilogativa,  informando  che  eventuali  controdeduzioni   possono
essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che
ha ordinato l'inchiesta; 
    c) invia gli atti dell'inchiesta: 
      1) per il controllo di legittimita', nel caso  di  inchiesta  a
carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell'articolo
2149 del codice, al comandante di corpo del  militare  piu'  alto  in
grado individuato ai sensi dell'articolo 726, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in  sua
assenza, a quello individuato ai  sensi  del  comma  3  del  medesimo
articolo 726. Il  comandante  di  corpo,  esperito  il  controllo  di
legittimita', rimette il carteggio al Comando Generale della  Guardia
di finanza; 
      2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e  5,
lettera b), dell'articolo 2149 del  codice,  all'Autorita'  che  l'ha
ordinata, la quale, effettuato il controllo di  legittimita',  decide
ai sensi dell'articolo 17. 
  2. Nel caso in cui le Autorita' di cui  al  comma  1,  lettera  c),
rilevino un vizio di legittimita', provvedono ai sensi degli articoli
1372 e 1373 del codice. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 2149 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo. 
              - Si trascrive il testo dell'art. 726 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: 
                «Art. 726 (Doveri del  comandante  di  corpo).  -  1.
          L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al
          comando o alla direzione di  unita',  di  ente  o  servizio
          organicamente costituito e dotato di  autonomia  nel  campo
          dell'impiego   e   in   quello   logistico,    tecnico    e
          amministrativo,  esercita  le  funzioni  di  comandante  di
          corpo. 
                2. Il comandante di corpo, oltre ai  doveri  generali
          comuni a tutti i superiori, ha  doveri  particolari.  Egli,
          nell'ambito del corpo, e' direttamente  responsabile  della
          disciplina,       dell'organizzazione,        dell'impiego,
          dell'addestramento del personale, della  conservazione  dei
          materiali  e  della   gestione   amministrativa.   Esplica,
          inoltre,  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria   militare
          secondo  l'ordinamento  vigente  nei  riguardi  dei  propri
          dipendenti. 
                3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza  armata  o
          Corpo  armato  stabiliscono  gli  incarichi  che   comunque
          comportano l'esercizio  delle  funzioni  di  comandante  di
          corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito
          il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.». 
              - Per il testo dell'art. 2149, commi 4 e 5, lettera b),
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, v. nelle note
          alle premesse. 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1372  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1372 (Annullamento d'ufficio  del  procedimento
          disciplinare). - 1. E' consentito l'esercizio del potere di
          annullamento  d'ufficio   degli   atti   del   procedimento
          disciplinare riconosciuti illegittimi  dall'amministrazione
          militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              - Per il testo dell'art. 1373 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota all'art. 7.