Art. 16 Conclusione dell'inchiesta formale 1. Terminati gli adempimenti di cui all'articolo 15, l'ufficiale inquirente: a) chiude l'istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati: 1) gli elementi che hanno portato all'avvio dell'inchiesta formale; 2) una sintesi delle attivita' svolte, come risultanti dall'indice degli atti; 3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti; b) notifica all'inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta; c) invia gli atti dell'inchiesta: 1) per il controllo di legittimita', nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell'articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare piu' alto in grado individuato ai sensi dell'articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimita', rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza; 2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera b), dell'articolo 2149 del codice, all'Autorita' che l'ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimita', decide ai sensi dell'articolo 17. 2. Nel caso in cui le Autorita' di cui al comma 1, lettera c), rilevino un vizio di legittimita', provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 726 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: «Art. 726 (Doveri del comandante di corpo). - 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti. 3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.». - Per il testo dell'art. 2149, commi 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, v. nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 1372 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1372 (Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare). - 1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.». - Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota all'art. 7.