Art. 17 Decisioni all'esito dell'inchiesta formale 1. L'Autorita' di cui all'articolo 3, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, puo': a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari; c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice. 2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa: a) propone alternativamente all'Autorita' di cui all'articolo 3, che decide ai sensi del comma 1: 1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; 2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 1398 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1398 (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b); c); d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale. 1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, e' instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. 2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato. 3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399. 4. La decisione dell'autorita' competente e' comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorita' stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione. 5. Al trasgressore e' comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 7. L'autorita' procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione. 8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.».