Art. 17 
 
             Decisioni all'esito dell'inchiesta formale 
 
  1.  L'Autorita'  di  cui  all'articolo  3,  tenendo   conto   delle
risultanze   dell'inchiesta   formale   e   vagliate   le   eventuali
controdeduzioni alla relazione riepilogativa, puo': 
    a)  irrogare  all'inquisito   la   sanzione   della   sospensione
disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    b)  deferire  l'inquisito  al  giudizio  di  una  commissione  di
disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita  del
grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma  per
motivi disciplinari; 
    c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se
non   ravvisa   responsabilita'   ovvero   se   ritiene   l'inquisito
responsabile di mancanze punibili con una  sanzione  disciplinare  di
corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante
di corpo per l'avvio del procedimento di cui  all'articolo  1398  del
codice. 
  2. Il  Comandante  regionale  o  equiparato,  tenendo  conto  delle
risultanze   dell'inchiesta   formale   e   vagliate   le   eventuali
controdeduzioni alla relazione riepilogativa: 
    a) propone alternativamente all'Autorita' di cui all'articolo  3,
che decide ai sensi del comma 1: 
      1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione
disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato,  se  non
ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di
mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; 
    b)  ordina  il  deferimento  alla   commissione   di   disciplina
dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le
sanzioni della perdita del grado per  rimozione  o  della  cessazione
dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1398  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  1398  (Procedimento  disciplinare).  -  1.  Il
          procedimento  disciplinare  deve  essere  instaurato  senza
          ritardo: 
                  a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
                  b); 
                  c); 
                  d) ovvero dal rinvio degli atti  al  comandante  di
          corpo all'esito della  valutazione  operata  dall'autorita'
          competente ai sensi dell'articolo 1393 di  non  avviare  il
          procedimento   disciplinare   di   stato   o   al   termine
          dell'inchiesta formale. 
                1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di  cui
          all'articolo 1393, comma 1, periodi  secondo  e  terzo,  e'
          instaurato o  ripreso  senza  ritardo  dalla  data  in  cui
          l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza  integrale   della
          sentenza  o  del  decreto  penale  irrevocabili,   che   lo
          concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. 
                2. Il  procedimento  disciplinare  si  svolge,  anche
          oralmente, attraverso le seguenti fasi: 
                  a) contestazione degli addebiti; 
                  b) acquisizione delle giustificazioni ed  eventuali
          prove testimoniali; 
                  c) esame e valutazione degli elementi contestati  e
          di quelli addotti a giustificazione; 
                  d) decisione; 
                  e) comunicazione all'interessato. 
                3. L'autorita' competente, se ritiene che  sussistono
          gli estremi per infliggere la sanzione  della  consegna  di
          rigore, procede a norma dell'articolo 1399. 
                4.  La   decisione   dell'autorita'   competente   e'
          comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato  anche
          se  l'autorita'   stessa   non   ritiene   di   far   luogo
          all'applicazione di alcuna sanzione. 
                5. Al trasgressore  e'  comunicato  per  iscritto  il
          provvedimento  sanzionatorio  contenente  la   motivazione,
          salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo. 
                6.  La  motivazione  deve  essere  redatta  in  forma
          concisa e chiara  e  configurare  esattamente  l'infrazione
          commessa indicando la disposizione violata o la  negligenza
          commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 
                7. L'autorita'  procedente,  se  accerta  la  propria
          incompetenza in relazione  all'irrogazione  della  sanzione
          disciplinare,   deve    darne    immediata    comunicazione
          all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli
          atti corredati di una sintetica relazione. 
                8. Le decisioni adottate a seguito di  rapporto  sono
          rese note al compilatore del rapporto stesso.».