Art. 18 
 
               Sostituzione dell'ufficiale inquirente 
 
  1. Oltre che  nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,
l'Autorita' che ha disposto  l'inchiesta  formale  sostituisce  senza
ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di: 
    a) trasferimento dell'ufficiale  inquirente  alle  dipendenze  di
un'Autorita' diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale; 
    b) inderogabili necessita' di servizio o di  impiego  ovvero  per
ragioni di opportunita'; 
    c) legittimo impedimento. 
  2. Il nuovo ufficiale inquirente: 
    a)  prende   visione   dei   documenti   raccolti   o   compilati
dall'ufficiale  inquirente  sostituito  e  ne  da'   atto   con   una
dichiarazione scritta; 
    b)  comunica  all'inquisito  o  al  difensore  di  essere   stato
incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale; 
    c) prosegue l'inchiesta formale, con facolta'  di  rinnovare  gli
atti compiuti dall'ufficiale  inquirente  sostituito  e  di  eseguire
nuovi accertamenti e atti.