Art. 18 Sostituzione dell'ufficiale inquirente 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale sostituisce senza ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di: a) trasferimento dell'ufficiale inquirente alle dipendenze di un'Autorita' diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale; b) inderogabili necessita' di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunita'; c) legittimo impedimento. 2. Il nuovo ufficiale inquirente: a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall'ufficiale inquirente sostituito e ne da' atto con una dichiarazione scritta; b) comunica all'inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale; c) prosegue l'inchiesta formale, con facolta' di rinnovare gli atti compiuti dall'ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.