Art. 19 
 
                      Fatti di rilevanza penale 
 
  1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di  rilevanza
penale, l'ufficiale inquirente, richiede  alla  competente  Autorita'
giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorita' che ha  disposto
l'inchiesta formale.