Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle procedure e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'articolo 1357 del codice; c) inchiesta formale, il complesso delle attivita', avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare e' passibile di una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice; d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato; e) ufficiale inquirente, l'ufficiale incaricato di svolgere l'inchiesta formale; f) difensore di fiducia, il militare scelto dall'inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare; g) difensore d'ufficio, il militare designato per assistere l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia; h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a sue spese, puo' farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d'ufficio; i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina; l) commissione di disciplina, l'organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma; m) presidente della commissione, l'ufficiale piu' alto in grado della commissione di disciplina.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 1357 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1357 (Sanzioni disciplinari di stato). - 1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.».