Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle  procedure
e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare
di cui all'articolo 1357 del codice; 
    c) inchiesta formale, il complesso delle attivita',  avviate  con
la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale  inquirente  e
concluse con la relazione riepilogativa,  volte  all'accertamento  di
una infrazione disciplinare per la quale il militare e' passibile  di
una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice; 
    d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento  disciplinare
di stato; 
    e)  ufficiale  inquirente,  l'ufficiale  incaricato  di  svolgere
l'inchiesta formale; 
    f) difensore di fiducia, il militare  scelto  dall'inquisito  per
essere assistito nel corso del procedimento disciplinare; 
    g) difensore  d'ufficio,  il  militare  designato  per  assistere
l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia; 
    h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a  sue
spese, puo' farsi assistere in aggiunta al  difensore  di  fiducia  o
d'ufficio; 
    i)  giudicando,  il  militare  sottoposto   al   giudizio   della
commissione di disciplina; 
    l) commissione di  disciplina,  l'organo  collegiale  deputato  a
esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare
il grado ovvero a permanere in ferma; 
    m) presidente della commissione, l'ufficiale piu' alto  in  grado
della commissione di disciplina. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si trascrive  il  testo  dell'art.  1357  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1357 (Sanzioni disciplinari di stato). - 1.  Le
          sanzioni disciplinari di stato sono: 
                  a) la sospensione disciplinare dall'impiego per  un
          periodo da uno a dodici mesi; 
                  b) la sospensione disciplinare dalle  funzioni  del
          grado per un periodo da uno a dodici mesi; 
                  c) la cessazione dalla ferma o dalla  rafferma  per
          grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai  doveri
          del militare; 
                  d) la perdita del grado per rimozione.».