Art. 20 
 
                           Nuovi addebiti 
 
  1. Se  nel  corso  dell'inchiesta  formale  l'ufficiale  inquirente
rileva la possibilita' di formulare nuovi o piu' gravi  addebiti  nei
confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta,  ne
informa l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, la quale  decide  in
merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.