Art. 20 Nuovi addebiti 1. Se nel corso dell'inchiesta formale l'ufficiale inquirente rileva la possibilita' di formulare nuovi o piu' gravi addebiti nei confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta, ne informa l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, la quale decide in merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.