Art. 21 Particolari condizioni dell'inquisito 1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell'inquisito non determinano la sostituzione dell'ufficiale inquirente ovvero dell'Autorita' che decide sulle risultanze dell'inchiesta formale. 2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia gli atti all'Autorita' di cui all'articolo 3 per l'estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta. Se l'inchiesta formale coinvolge piu' militari, l'ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti. 3. Se l'inquisito e' sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l'ufficiale inquirente, svolge l'inchiesta secondo le modalita' autorizzate dall'Autorita' giudiziaria.
Note all'art. 21: - Si trascrive il testo degli artt. 284, 285, 285-bis e 286 del codice di procedura penale: «Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. 2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie. Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale. Art. 285-bis (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Art. 286 (Custodia cautelare in luogo di cura). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.».