Art. 21 
 
                Particolari condizioni dell'inquisito 
 
  1. Il trasferimento  o  la  variazione  della  posizione  di  stato
dell'inquisito  non  determinano   la   sostituzione   dell'ufficiale
inquirente  ovvero  dell'Autorita'  che   decide   sulle   risultanze
dell'inchiesta formale. 
  2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia
gli atti all'Autorita' di cui all'articolo  3  per  l'estinzione  del
procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorita' che
ha  disposto  l'inchiesta.  Se  l'inchiesta  formale  coinvolge  piu'
militari, l'ufficiale inquirente trasmette  esclusivamente  gli  atti
concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso  in  cui  gli  stessi
siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli  altri
inquisiti. 
  3. Se l'inquisito  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  cautelari
coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice di
procedura penale ovvero a  pena  detentiva,  l'ufficiale  inquirente,
svolge l'inchiesta secondo le  modalita'  autorizzate  dall'Autorita'
giudiziaria. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si trascrive il testo degli artt. 284, 285, 285-bis e
          286 del codice di procedura penale: 
                «Art.  284  (Arresti  domiciliari).  -  1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
                1-bis. Il giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
                1-ter. La misura cautelare degli arresti  domiciliari
          non  puo'  essere  eseguita  presso  un  immobile  occupato
          abusivamente. 
                2. Quando e' necessario, il giudice impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
                3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
                4. Il pubblico ministero o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
                5. L'imputato agli arresti domiciliari  si  considera
          in stato di custodia cautelare. 
                5-bis. Non possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla  base
          di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita'  e
          che le esigenze cautelari possano  essere  soddisfatte  con
          tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
          rapide le relative notizie. 
                Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il
          provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
          ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia  giudiziaria
          che l'imputato sia catturato e immediatamente  condotto  in
          un  istituto  di  custodia  per  rimanervi  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria. 
                2. Prima del trasferimento nell'istituto  la  persona
          sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
          della liberta', se non per il  tempo  e  con  le  modalita'
          strettamente necessarie alla sua traduzione. 
                3. Per determinare la pena da eseguire,  la  custodia
          cautelare subita si  computa  a  norma  dell'articolo  657,
          anche  quando  si  tratti  di  custodia  cautelare   subita
          all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
          ovvero nel  caso  di  rinnovamento  del  giudizio  a  norma
          dell'articolo 11 del codice penale. 
                Art.  285-bis  (Custodia  cautelare  in  istituto   a
          custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle  ipotesi
          di  cui  all'articolo  275,  comma  4,  se  la  persona  da
          sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta  o  madre
          di prole di eta' non superiore a sei  anni,  ovvero  padre,
          qualora   la   madre   sia   deceduta    o    assolutamente
          impossibilitata a dare assistenza alla  prole,  il  giudice
          puo' disporre la custodia presso  un  istituto  a  custodia
          attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari  di
          eccezionale rilevanza lo consentano. 
                Art. 286 (Custodia cautelare in luogo di cura). -  1.
          Se la persona da sottoporre a custodia cautelare  si  trova
          in stato di  infermita'  di  mente  che  ne  esclude  o  ne
          diminuisce grandemente  la  capacita'  di  intendere  o  di
          volere, il giudice, in luogo  della  custodia  in  carcere,
          puo' disporre il ricovero provvisorio in  idonea  struttura
          del  servizio   psichiatrico   ospedaliero,   adottando   i
          provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di  fuga.
          Il ricovero non puo' essere mantenuto  quando  risulta  che
          l'imputato non e' piu' infermo di mente. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  285
          commi 2 e 3.».