Art. 22 
 
                      Riapertura dell'inchiesta 
 
  1. Se dopo la chiusura dell'inchiesta formale e prima dell'adozione
dei provvedimenti  finali  emergono  elementi,  notizie  o  documenti
rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l'Autorita' che  ha
disposto l'inchiesta formale puo' ordinarne la riapertura, acquisendo
agli atti i nuovi elementi. L'ufficiale inquirente: 
    a)  ricevuto   l'ordine   di   riapertura,   ne   da'   immediata
comunicazione all'inquisito; 
    b)  non  oltre   il   quinto   giorno   dalla   ricezione   della
documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell'inquisito,  il
quale ha facolta' di chiedere, entro le successive  quarantotto  ore,
altri  accertamenti  e  presentare,  entro  dieci  giorni,  ulteriori
giustificazioni. 
  2. L'inchiesta  formale  e'  conclusa  entro  trenta  giorni  dalla
riapertura. 
  3. L'Autorita' che ha disposto l'inchiesta  formale  puo'  altresi'
ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le  indagini  svolte
dall'ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest'ultimo: 
    a) i punti sui quali e' necessario svolgere ulteriori indagini; 
    b) il termine entro cui compiere le attivita' di cui alla lettera
a),  non  superiore  a  trenta  giorni,  decorrente  dalla  data   di
comunicazione all'inquisito della riapertura dell'inchiesta  formale.
In  casi  eccezionali,  connotati  da  particolare   complessita'   o
difficolta'   nello   svolgimento    dell'istruttoria,    l'ufficiale
inquirente,  previa  comunicazione  all'Autorita'  che  ha   disposto
l'inchiesta,  puo'  prorogare  la  propria  attivita'  per  il  tempo
strettamente necessario a concludere gli  accertamenti,  ma  comunque
non oltre quindici giorni. 
  4. L'ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attivita' di cui
al comma 3, segue, in quanto compatibile,  la  procedura  di  cui  al
comma 1. 
  5. Nei confronti dei  militari  appartenenti  al  ruolo  ispettori,
sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,  decide  sulla  riapertura
dell'inchiesta  formale  l'Autorita'   che   l'ha   disposta   ovvero
l'Autorita' di cui all'articolo 3.