Art. 23 Deferimento alla commissione di disciplina 1. E' deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale. 2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza: a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza; b) a conservare il grado. Se il giudicando e' stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresi' sull'irrogabilita' della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.