Art. 23 
 
             Deferimento alla commissione di disciplina 
 
  1. E' deferito al giudizio di  una  commissione  di  disciplina  il
militare ritenuto responsabile di condotte e atti  incompatibili  con
lo status di appartenente  alla  Guardia  di  finanza  in  base  alle
risultanze dell'inchiesta formale. 
  2. Se il deferimento di cui al comma  1  riguarda  un  militare  in
ferma  o  rafferma,  la  commissione  di   disciplina   si   esprime,
alternativamente, sulla meritevolezza: 
    a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza; 
    b) a conservare il grado. Se  il  giudicando  e'  stato  ritenuto
meritevole di conservare il grado, la commissione  di  disciplina  si
pronuncia altresi' sull'irrogabilita' della sanzione della cessazione
dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o  grave
inadempienza ai doveri del militare.