Art. 25 Composizione della commissione di disciplina 1. Per la composizione della commissione di disciplina e per le cause di incompatibilita' dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. - Si trascrive il testo degli artt. 1381, 1382 e 1383 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1381 (Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti). - 1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. 2. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. 3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a: a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente; b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente. 4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario. Art. 1382 (Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali). - 1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. 2. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando e' tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente 3. Il presidente, deve appartenere: a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano; b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare; c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare; d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti: a) per l'Esercito italiano: 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi; 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali; b) per la Marina militare: 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo; 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; c) per l'Aeronautica militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; d) per l'Arma dei carabinieri: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali. 5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario. Art. 1383 (Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa). - 1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 2. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. 3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.».