Art. 25 
 
            Composizione della commissione di disciplina 
 
  1. Per la composizione della commissione di  disciplina  e  per  le
cause  di  incompatibilita'  dei  suoi   membri   si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. 
              - Si trascrive il testo degli artt. 1381, 1382  e  1383
          del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  1381  (Commissioni  di  disciplina   per   gli
          ufficiali generali, colonnelli e gradi  corrispondenti).  -
          1.  La  commissione  di  disciplina  per   i   generali   o
          colonnelli, e gradi corrispondenti, si  compone  di  cinque
          ufficiali generali o di grado corrispondente, della  stessa
          Forza  armata  cui  il  giudicando  appartiene,  tutti   in
          servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
          dal  giudicando  medesimo,  o  anche  di  sola   anzianita'
          superiore se trattasi  di  generale  di  corpo  d'armata  o
          ufficiale di grado corrispondente. 
                2.  In  caso  di  indisponibilita'   possono   essere
          chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o
          di grado  corrispondente  della  stessa  Forza  armata  del
          giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva,  e,
          in caso di indisponibilita'  anche  di  costoro,  ufficiali
          generali o di grado corrispondente, in servizio permanente,
          delle altre Forze armate. 
                3. Il presidente deve rivestire grado  non  inferiore
          a: 
                  a) generale di corpo d'armata o corrispondente,  se
          il giudicando  riveste  almeno  il  grado  di  generale  di
          brigata o corrispondente; 
                  b) generale di divisione o  corrispondente,  se  il
          giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente. 
                4. L'ufficiale meno elevato in grado o  meno  anziano
          assume le funzioni di segretario. 
                Art. 1382 (Commissioni di disciplina  per  gli  altri
          ufficiali). - 1.  La  commissione  di  disciplina  per  gli
          ufficiali da sottotenente a  tenente  colonnello,  o  gradi
          corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa
          Forza  armata  cui  appartiene  il  giudicando,  tutti   in
          servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
          dal giudicando medesimo. 
                2. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a
          colonnello o grado corrispondente e, se  il  giudicando  e'
          tenente colonnello o grado  corrispondente,  il  presidente
          non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata  o
          grado corrispondente 
                3. Il presidente, deve appartenere: 
                  a) a una qualsiasi delle  Armi  per  gli  ufficiali
          dell'Esercito italiano; 
                  b) al Corpo di stato maggiore,  per  gli  ufficiali
          della Marina militare; 
                  c)  al   ruolo   naviganti,   per   gli   ufficiali
          dell'Aeronautica militare; 
                  d) al ruolo normale, per  gli  ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri. 
                4. I membri in relazione  all'Arma,  al  Corpo  o  al
          ruolo del giudicando, sono scelti: 
                  a) per l'Esercito italiano: 
                    1) promiscuamente tra gli ufficiali  delle  Armi,
          per gli appartenenti ai ruoli delle Armi; 
                    2) in numero  di  due,  promiscuamente,  tra  gli
          ufficiali delle Armi e in numero di due tra  gli  ufficiali
          del Corpo o  del  ruolo  di  appartenenza,  per  gli  altri
          ufficiali; 
                  b) per la Marina militare: 
                    1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore,
          per gli appartenenti al medesimo Corpo; 
                    2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e
          in numero di due dal Corpo di appartenenza, per  gli  altri
          ufficiali; 
                  c) per l'Aeronautica militare: 
                    1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli
          appartenenti al medesimo ruolo; 
                    2) in numero di due  dal  ruolo  naviganti  e  in
          numero di due dal ruolo o dal Corpo  di  appartenenza,  per
          gli altri ufficiali; 
                  d) per l'Arma dei carabinieri: 
                    1) tra gli ufficiali del ruolo normale,  per  gli
          appartenenti al medesimo ruolo; 
                    2) in numero di due dal ruolo normale e in numero
          di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali. 
                5. L'ufficiale meno elevato in grado o  meno  anziano
          assume le funzioni di segretario. 
                Art.  1383   (Commissioni   di   disciplina   per   i
          sottufficiali, i graduati e i militari di truppa). - 1.  La
          commissione di disciplina per i giudizi a carico di  uno  o
          piu' sottufficiali o volontari di una stessa  Forza  armata
          si compone di tre ufficiali  in  servizio  permanente,  dei
          quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non
          inferiore a capitano o corrispondente,  tutti  della  Forza
          armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. 
                2. Il presidente della commissione di disciplina  non
          puo'  avere  grado  inferiore  a   tenente   colonnello   o
          corrispondente. 
                3. Il membro meno elevato in  grado  o  meno  anziano
          assume le funzioni di segretario.».