Art. 26 Nomina della commissione di disciplina 1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati: a) dalla stessa Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nei casi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), o in assenza di ufficiali dipendenti dall'Autorita' che ha ordinato il deferimento alla commissione, che possono svolgere l'incarico di componente della commissione di disciplina.