Art. 26 
 
               Nomina della commissione di disciplina 
 
  1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati: 
    a) dalla stessa Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale; 
    b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nei  casi  di
cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), o in assenza  di  ufficiali
dipendenti  dall'Autorita'  che  ha  ordinato  il  deferimento   alla
commissione, che possono  svolgere  l'incarico  di  componente  della
commissione di disciplina.