Art. 27 
 
            Convocazione della commissione di disciplina 
 
  1. Per la convocazione della commissione di disciplina  si  applica
l'articolo 1387 del codice. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1387  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  1387  (Convocazione   della   commissione   di
          disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' convocata
          dall'autorita' che l'ha formata. 
                2.  Detta   autorita'   da'   comunicazione   scritta
          dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o  al  suo
          difensore e trasmette,  contemporaneamente,  ai  componenti
          della commissione l'ordine di convocazione e al  presidente
          gli atti dell'inchiesta,  tra  i  quali  sono  comprese  le
          eventuali difese scritte dal giudicando. 
                3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo
          indicato nell'ordine di convocazione. 
                4. Il presidente,  dopo  avere  esaminato  gli  atti,
          redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli  altri
          membri a fare altrettanto. 
                5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4
          e ricevute le  dichiarazioni  scritte  degli  altri  membri
          della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni
          prima, il giorno  e  l'ora  della  riunione  e  invita  per
          iscritto  il  militare  sottoposto  alla   commissione   di
          presentarsi, con l'avvertenza che: 
                  a)  egli   ha   facolta'   di   intervenirvi,   con
          l'assistenza  di  un  ufficiale  difensore,  per   svolgere
          oralmente  le  proprie  difese  e  di  far  pervenire  alla
          commissione,  almeno  cinque  giorni  prima  della  seduta,
          eventuali scritti o memorie difensive; 
                  b) se alla data stabilita non  si  presentera'  ne'
          fara'  constare  di  essere  legittimamente  impedito,   si
          procedera' in sua assenza.».