Art. 27 Convocazione della commissione di disciplina 1. Per la convocazione della commissione di disciplina si applica l'articolo 1387 del codice.
Note all'art. 27: - Si trascrive il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1387 (Convocazione della commissione di disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' convocata dall'autorita' che l'ha formata. 2. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. 3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. 4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto. 5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che: a) egli ha facolta' di intervenirvi, con l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; b) se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare di essere legittimamente impedito, si procedera' in sua assenza.».