Art. 28 
 
                             Giudicando 
 
  1. Il giudicando: 
    a)  ha   diritto   di   ricusazione   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1386 del codice; 
    b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice,  e'  assistito
da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente  e  a
sue spese, anche da un avvocato del libero foro; 
    c) puo' richiedere la sospensione del  procedimento  disciplinare
ovvero il differimento della commissione di disciplina per  legittimo
impedimento; 
    d) puo' far pervenire  alla  commissione  di  disciplina,  almeno
cinque giorni prima della seduta, memorie difensive; 
    e) in sede  di  riunione  della  commissione,  puo'  chiedere  la
lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene  rilevanti,  depositare
una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare  che  non
intende avvalersi delle  predette  facolta',  fornire  i  chiarimenti
richiesti dai componenti  della  commissione  di  disciplina  nonche'
esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1386  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1386 (Ricusazione). - 1. Il militare sottoposto
          al giudizio della commissione di disciplina ha  diritto  di
          ricusare per una sola volta uno o due dei componenti  della
          commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da
          tre o da cinque membri.  La  ricusazione  non  deve  essere
          motivata e deve essere presentata entro  due  giorni  dalla
          data   della   comunicazione   della   convocazione   della
          commissione di disciplina. 
                2. I componenti ricusati sono sostituiti.». 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1387 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.