Art. 28 Giudicando 1. Il giudicando: a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice; b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, e' assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; c) puo' richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento; d) puo' far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive; e) in sede di riunione della commissione, puo' chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facolta', fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonche' esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.
Note all'art. 28: - Si trascrive il testo dell'art. 1386 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1386 (Ricusazione). - 1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina. 2. I componenti ricusati sono sostituiti.». - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.