Art. 29 
 
                       Facolta' del difensore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370  e  1387  del
codice,  al  difensore  sono  riconosciute   le   facolta'   previste
dall'articolo 28, comma 1, lettere c), d) ed e), e si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1387 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.