Art. 29 Facolta' del difensore 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facolta' previste dall'articolo 28, comma 1, lettere c), d) ed e), e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12.
Note all'art. 29: - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.