Art. 3 Titolari della potesta' sanzionatoria 1. La potesta' sanzionatoria di stato compete alle Autorita' individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorita' della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale. 2. Nei casi di corresponsabilita' di cui all'articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato e' concluso, per tutti i militari coinvolti, dall'Autorita' competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano nei cui confronti l'inchiesta e' stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice, la possibilita' per l'Autorita' competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.