Art. 3 
 
                Titolari della potesta' sanzionatoria 
 
  1. La  potesta'  sanzionatoria  di  stato  compete  alle  Autorita'
individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice  e  alle
Autorita' della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale. 
  2. Nei casi di corresponsabilita' di cui all'articolo  2149,  comma
5, del codice, il procedimento disciplinare di stato e' concluso, per
tutti i militari coinvolti, dall'Autorita'  competente  a  provvedere
per il militare  piu'  elevato  in  grado  o  piu'  anziano  nei  cui
confronti l'inchiesta e' stata avviata. Resta ferma, per il personale
e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice,
la possibilita' per l'Autorita' competente ai sensi del  comma  1  di
ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 2149 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.