Art. 30 Adempimenti dell'Autorita' che ha disposto il deferimento, la nomina e la convocazione 1. L'Autorita' di cui all'articolo 24 invia l'ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina: a) al giudicando, avvisandolo che: 1) ha facolta' di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest'ultima e' composta, rispettivamente, da tre o cinque membri; 2) la comunicazione della ricusazione e' indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonche' alla medesima Autorita'; 3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata; 4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro; 5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d'ufficio; 6) il giorno, l'ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell'articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa; b) al presidente della commissione, unitamente: 1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall'ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni; 2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito; c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d'incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice. 2. L'Autorita' di cui all'articolo 24 sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27. - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.