Art. 30 
 
Adempimenti dell'Autorita' che ha disposto il deferimento, la  nomina
                          e la convocazione 
 
  1.  L'Autorita'  di  cui  all'articolo   24   invia   l'ordine   di
deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina: 
    a) al giudicando, avvisandolo che: 
      1)  ha  facolta'  di  ricusare,  per  una  volta  sola,   senza
motivazione, entro due giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione
della convocazione della commissione, uno o due dei componenti  della
stessa, se quest'ultima e' composta, rispettivamente, da tre o cinque
membri; 
      2)  la  comunicazione  della  ricusazione  e'  indirizzata   al
presidente della commissione  di  disciplina  nonche'  alla  medesima
Autorita'; 
      3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione
di alcuna richiesta, la composizione  della  commissione  si  intende
confermata; 
      4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice,  ha  diritto
di farsi assistere da un difensore ed  eventualmente,  a  sue  spese,
anche da un avvocato del libero foro; 
      5) se non  sceglie  o  rinuncia  al  difensore  di  fiducia  il
presidente della commissione designa un difensore d'ufficio; 
      6)  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo   della   riunione   della
commissione, fissati ai sensi dell'articolo  1387  del  codice,  sono
comunicati dal presidente della stessa; 
    b) al presidente della commissione, unitamente: 
      1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice,  e
alla relazione riepilogativa predisposta  dall'ufficiale  inquirente,
completa delle controdeduzioni; 
      2)  a  copia  del   documento   unico   matricolare   e   della
documentazione caratteristica del militare inquisito; 
    c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione
di assenza di situazioni d'incompatibilita' di cui all'articolo 1380,
comma 3, del codice. 
  2. L'Autorita' di cui  all'articolo  24  sostituisce  i  componenti
della commissione ricusati o incompatibili. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1387 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27. 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.